Decisione (UE) 2019/1848 della Banca Centrale europea del 29 Ottobre 2019 che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2019/32).

Il Comitato esecutivo della Banca centrale europea

visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.6 e gli articoli 17, 22 e 23,

considerando quanto segue:

(1)In data 4 ottobre 2019, il Consiglio direttivo ha modificato (1) l’indirizzo BCE/2012/27 (2), al fine di: a) introdurre una nuova funzionalità della SSP che rende possibile l’elaborazione di pagamenti critici e molto critici in situazioni di contingency alla quale le banche centrali dell’Eurosistema devono aderire; b) chiarire le condizioni alle quali le imprese di investimento possono partecipare a TARGET2, compreso il requisito relativo a un parere legale in merito alle imprese d’investimento non insediate nello Spazio economico europeo (SEE) e che richiedono di partecipare direttamente a un sistema componente di TARGET2; c) chiarire che i partecipanti ai sistemi componenti di TARGET2 devono aderire al requisito di autocertificazione per TARGET2 e ai requisiti di sicurezza del punto terminale (endpoint security) dei fornitori dei servizi di rete TARGET 2 e informare la pertinente banca centrale dell’Eurosistema di eventuali misure di prevenzione o di gestione delle crisi cui sono soggetti; e d) chiarire e aggiornare taluni altri aspetti dell’indirizzo BCE/2012/27.

(2)Le modifiche all’indirizzo BCE/2012/27, che incidono sui termini e le condizioni di TARGET2-BCE dovrebbero essere rispecchiati nella Decisione BCE/2007/7 della Banca centrale europea (3).

(3)Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2007/7 di conseguenza,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

Modifiche

Gli allegati I, II e III della decisione BCE/2007/7 sono modificati in conformità all’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Disposizioni finali

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Si applica a decorrere dal 17 Novembre 2019.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 Ottobre 2019.

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.283.01.0057.01.ITA&toc=OJ:L:2019:283:TOC

 

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