La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,
previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,
considerando quanto segue:
(1)Per la ripartizione delle operazioni per categorie statistiche conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Bulgaria è attualmente in grado di utilizzare i conti nazionali relativi al penultimo anno precedente l'esercizio finanziario per il quale occorre calcolare la base delle risorse IVA. Non è quindi più necessario autorizzare la Bulgaria a utilizzare i conti nazionali relativi ad anni anteriori al penultimo anno per gli esercizi finanziari successivi al 2013. L'articolo 1 dovrebbe pertanto avere una durata limitata al 31 dicembre 2013.
(2)A norma dell'articolo 390 bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), la Bulgaria può continuare a esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, il trasporto internazionale di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 2006; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.
(3)La Bulgaria ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a ricorrere a valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA, poiché non è in grado di effettuare il calcolo preciso della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui al all'allegato X, parte B, punto 10, della direttiva 2006/112/CE. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all'incidenza delle operazioni in oggetto sulla base complessiva delle risorse proprie provenienti dall'IVA della Bulgaria. La Bulgaria è in grado di effettuare un calcolo ricorrendo a valutazioni approssimative per detta categoria di operazioni. La Bulgaria deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando valutazioni approssimative.
(4)Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.
(5)È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/4/UE, Euratom (3) della Commissione,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La decisione 2010/4/UE, Euratom è modificata come segue:
1)gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 1
Per eseguire la ripartizione delle operazioni per aliquota prevista all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Bulgaria è autorizzata, dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013, a utilizzare dati desunti dai conti nazionali relativi al terzo o al quarto anno precedente l'esercizio finanziario per il quale occorre calcolare la base delle risorse proprie IVA.
Articolo 2
Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2018, la Bulgaria è autorizzata a ricorrere a valutazioni approssimative per quanto riguarda il trasporto internazionale di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10, della direttiva 2006/112/CE.»
2)L'articolo 3 è soppresso.
Articolo 2
La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 26 Novembre 2014
Per la Commissione
Kristalina GEORGIEVA
Vicepresidente
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_343_R_0018