La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,
previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 284 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), la Germania può continuare ad applicare una riduzione decrescente dell'imposta se si è avvalsa della possibilità prevista all'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio (3); per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.
(2)Nella sua lettera del 29 aprile 2014 (4), la Germania ha chiesto di sopprimere l'autorizzazione relativa alla riduzione decrescente dell'imposta poiché non accorda più tale riduzione alle piccole imprese.
(3)Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 90/179/Euratom, CEE della Commissione (5),
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
All'articolo 3, primo comma, della decisione 90/179/Euratom, CEE, i termini «le imposte non riscosse per effetto delle riduzioni decrescenti dell'imposta accordate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 della sesta direttiva e» sono soppressi.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 26 Novembre 2014
Per la Commissione
Kristalina GEORGIEVA
Vicepresidente
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_343_R_0019