La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,
previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), l'Irlanda può continuare a esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte B, di tale direttiva, se esentava tali operazioni al 1o gennaio 1978; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.
(2)Nella sua lettera del 28 aprile 2014 (3), l'Irlanda ha chiesto una proroga dell'autorizzazione della Commissione a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per alcune operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10, della direttiva 2006/112/CE fino all'esercizio finanziario 2018 incluso. È opportuno autorizzare l'Irlanda a continuare a calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA ricorrendo a talune valutazioni approssimative.
(3)Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/5/UE, Euratom della Commissione (4),
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Nella decisione 2010/5/UE, Euratom, l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2018.»
Articolo 2
L'Irlanda è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 26 Novembre 2014
Per la Commissione
Kristalina GEORGIEVA
Vicepresidente
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_343_R_0020