Il Comitato Misto SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (1).
(2)Il regolamento (UE) n. 651/2014 abroga, a decorrere dal 1o luglio 2014, il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (2), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo a decorrere dal 1o luglio 2014.
(3)Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XV dell'accordo SEE,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
A decorrere dal 1o luglio 2014, il testo del punto 1 j [regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione] dell'allegato XV dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:
«32014 R 0651: Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
a)anziché “articolo 107, paragrafo 1, del trattato” leggi “articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE”;
b)anziché “articoli 107 e 108 del trattato” leggi “articoli 61 e 62 dell'accordo SEE”;
c)anziché “articolo 107, paragrafo 3, del trattato” leggi “articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE”;
d)anziché “articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato” leggi “articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE”;
e)anziché “articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato” leggi “articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE”;
f)per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “articolo 108, paragrafo 3, del trattato” leggi “articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte”;
g)anziché “compatibili con il mercato interno” leggi “compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE”;
h)anziché “Stato membro” leggi “Stato membro dell'UE o Stato EFTA”. Anziché “Stati membri” leggi “Stati membri dell'UE o Stati EFTA”;
i)anziché “Commissione” leggi “autorità di vigilanza competente di cui all'articolo 62 dell'accordo SEE”;
j)anziché “elencati nell'allegato I del trattato” leggi “elencati nell'appendice del presente allegato e che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo SEE”;
k)anziché “registri dell'Unione” leggi “registri nei territori in cui si applica l'accordo SEE”;
l)anziché “finanziamenti dell'Unione” leggi “finanziamenti dell'Unione o del SEE;
m)anziché “diritto dell'Unione” leggi “accordo SEE”;
n)i riferimenti alla normativa dell'Unione non implicano l'obbligo da parte degli Stati EFTA di rispettare norme dell'Unione non integrate nell'accordo.»
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 651/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 27 Giugno 2014
Per il Comitato Misto SEE
Il Presidente
Gianluca GRIPPA
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_342_R_0039