Decisione del Comitato Misto SEE N.151/2014 del 27 Giugno 2014 che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

Il Comitato Misto SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (1).

(2)È opportuno, pertanto, modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

L'articolo 15 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1)al paragrafo 2, dopo «paragrafo 1» è aggiunto «e che sono eseguite prima del 1o gennaio 2014»;

2)al paragrafo 8 è aggiunto il seguente:

«—32013 R 1296: Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (“EaSI”) e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma. La Norvegia partecipa e contribuisce finanziariamente soltanto alla componente EURES del programma.»;

3)

Il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati EFTA partecipano alle attività comunitarie di cui al primo trattino del paragrafo 8 a partire dal 1o gennaio 1999, alle attività di cui al secondo trattino a partire dal 1o gennaio 2003 e alle attività di cui al terzo trattino a partire dal 1o gennaio 2014.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,il 27 Giugno 2014

Per il Comitato Misto SEE

Il Presidente

Gianluca GRIPPA

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_342_R_0038

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