La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)In conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, la 6-fitasi, l'endo-1,4-beta-xilanasi, la subtilisina, l'alfa-amilasi, l'endo-1,3(4)-beta-glucanasi nonché il preparato di Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), di Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) e di Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) sono stati autorizzati dai regolamenti (CE) n. 785/2007 (2), (CE) n. 379/2009 (3), (CE) n. 1087/2009 (4), (UE) n. 9/2010 (5) e (UE) n. 337/2011 (6) della Commissione e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 389/2011 (7), (UE) n. 528/2011 (8), (UE) n. 840/2012 (9), (UE) n. 1021/2012 (10), (UE) 2016/899 (11), (UE) 2016/997 (12), (UE) 2017/440 (13) e (UE) 2017/896 (14) della Commissione.
(2)Il titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition, persona giuridica Danisco (UK) Ltd., ha presentato una domanda in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, nella quale propone di aggiungere alle autorizzazioni in questione il nome del proprio rappresentante e, per quanto riguarda le autorizzazioni rilasciate dai regolamenti (CE) n. 1087/2009 e (UE) n. 9/2010, di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione.
(3)Il titolare dell'autorizzazione ha presentato opportuni dati a sostegno del fatto che, a decorrere dal 30 marzo 2019, Genencor International B.V agirà come suo rappresentante per gli additivi per mangimi in questione. Il titolare dell'autorizzazione ha inoltre presentato informazioni utili a dimostrare che Finnfeeds International Limited ha cambiato il proprio nome in Danisco (UK) Ltd.
(4)La proposta di modifica dei termini delle autorizzazioni è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione degli additivi in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.
(5)Per consentire a Genencor International B.V. di agire in qualità di rappresentante del titolare delle autorizzazioni, è necessario modificare i termini delle autorizzazioni in questione.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 785/2007, (CE) n. 379/2009, (CE) n. 1087/2009, (UE) n. 9/2010, (UE) n. 337/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 389/2011, (UE) n. 528/2011, (UE) n. 840/2012, (UE) n. 1021/2012, (UE) 2016/899, (UE) 2016/997, (UE) 2017/440 e (UE) 2017/896.
(7)Poiché i dati presentati dal titolare dell'autorizzazione dimostrano che Genencor International B.V. agirà come suo rappresentante a decorrere dal 30 marzo 2019, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.
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