Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra (1) («accordo interinale di associazione»), è stato firmato il 24 febbraio 1997 ed è entrato in vigore il 1o luglio 1997.
(2)Le parti convengono che l'attuale piano d'azione per l'UE e l'Autorità palestinese (piano d'azione UE-AP) continua a rispecchiare il partenariato privilegiato tra l'UE e l'AP e a sostenere l'attuazione dell'accordo interinale di associazione.
(3)A norma dell'articolo 63 dell'accordo interinale di associazione, il comitato misto è abilitato a prendere decisioni e può formulare opportune raccomandazioni.
(4)Il comitato misto deve adottare la raccomandazione riguardante la proroga di tre anni del piano d'azione UE-AP mediante procedura scritta.
(5)È opportuno stabilire la posizione che da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto poiché la raccomandazione avrà effetti giuridici.
(6)La proroga di tre anni del piano d'azione UE AP offrirà alle parti la piena facoltà di portare avanti la loro cooperazione nei prossimi anni, anche attraverso la possibile negoziazione di priorità di partenariato,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in merito alla proroga del piano d'azione UE-AP deve basarsi sul progetto di raccomandazione del comitato misto accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 Dicembre 2018
Per il Consiglio
La Presidente
KÖSTINGER
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