La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Scopo del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (2) è l'attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 nel pieno rispetto delle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES, di seguito «la convenzione»).
(2)Nella settima riunione della conferenza delle parti della convenzione sono state decise alcune modifiche della risoluzione Conf. 11.20 (Rev. CoP17) relative al commercio di elefanti e rinoceronti vivi. Nella stessa riunione è stato ristrutturato e aggiornato l'elenco delle opere di riferimento per la nomenclatura allegato alla risoluzione Conf. 12.11 (Rev. CoP17), che serve per indicare i nomi scientifici delle specie nelle licenze e nei certificati.
(3)Il comitato permanente della convenzione, nella 67a riunione, ha adottato orientamenti riveduti per la presentazione delle relazioni annuali. Gli orientamenti comprendono i codici riveduti che devono essere inclusi nella descrizione degli esemplari e delle unità di misura da usare nelle licenze e nei certificati.
(4)Le modifiche delle risoluzioni Conf. 11.20 e Conf. 12.11 e la revisione dei codici e delle unità di misura devono essere riportate nel regolamento (CE) n. 865/2006.
(5)È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 865/2006.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 865/2006 è così modificato:
1)È inserito il seguente articolo 5 ter:
«Articolo 5 ter
Contenuto specifico delle licenze e dei certificati relativi ai rinoceronti vivi e agli elefanti vivi
Le licenze e i certificati, rilasciati a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, per l'importazione e la riesportazione di rinoceronti vivi o di elefanti vivi provenienti da popolazioni inserite nell'allegato B del suddetto regolamento contengono l'indicazione della condizione che corno e avorio di tali animali e della loro discendenza non possono essere oggetto di scambi né di attività commerciali all'interno dell'Unione. Inoltre, i rinoceronti vivi e gli elefanti vivi provenienti da dette popolazioni non sono oggetto di caccia da trofeo al di fuori delle rispettive aree storiche di distribuzione.»;
2)Il testo degli allegati VII e VIII è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 Febbraio 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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