Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione 97/836/CE del Consiglio (1) l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»).
(2)Con decisione 2000/125/CE del Consiglio (2) l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»).
(3)La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti adottati conformemente all'accordo del 1958 riveduto («regolamenti UNECE») nel sistema UE di omologazione in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione. Dall'adozione della direttiva 2007/46/CE i regolamenti UNECE sono stati progressivamente incorporati nella legislazione dell'Unione.
(4)Alla luce dell'esperienza e del progresso tecnico, è necessario modificare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche disciplinati dai regolamenti UNECE nn. 3, 4, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 27, 29, 34, 37, 38, 43, 44, 46, 48, 50, 53, 60, 67, 69, 70, 74, 77, 83, 86, 87, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 110, 112, 113, 119, 121, 123, 128, 129, 132 e 137 e dal regolamento tecnico mondiale UNECE n. 9.
(5)Per chiarire e consolidare le prescrizioni connesse ai componenti attualmente contenute in vari regolamenti UNECE, è opportuno adottare tre nuovi regolamenti UNECE relativi a dispositivi di segnalazione luminosa, dispositivi di illuminazione della strada e dispositivi catadiottrici. Essi sostituiranno e abrogheranno i regolamenti UNECE nn. 3, 4, 6, 7, 19, 23, 27, 38, 50, 69, 70, 77, 87, 91, 98, 104, 112, 113, 119 e 123, senza modificare nessuna delle prescrizioni tecniche dettagliate già in vigore a oggi.
(6)È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e del comitato esecutivo dell'accordo parallelo in merito all'adozione di tali modifiche e di tali nuovi regolamenti UNECE, in quanto i regolamenti saranno vincolanti per l'Unione e in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione nel settore dell'omologazione dei veicoli.
(7)In tali comitati l'Unione è rappresentata dalla Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e del comitato esecutivo dell'accordo parallelo nel periodo che va dal 12 al 16 novembre 2018 è quella di votare a favore delle proposte riportate nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 Novembre 2018
Per il Consiglio
Il Presidente
LÖGER
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