Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti («TCT») è stato firmato dall'Unione in conformità della decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio (1).
(2)Conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, del TCT, quest'ultimo si applica a titolo provvisorio tra l'Unione, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo (*1) a decorrere dal 9 ottobre 2017, e tra le parti anzidette e la Repubblica di Serbia a decorrere dal 29 novembre 2017.
(3)A norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del TCT, il comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti («comitato direttivo») adotta il proprio regolamento interno.
(4)È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo in merito all'adozione del regolamento interno di tale comitato, dal momento che la decisione su tale regolamento sarà vincolante per l'Unione.
(5)È opportuno pertanto che la posizione dell'Unione in sede di comitato direttivo sia basata sul progetto di decisione accluso,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti («comitato direttivo») si basa sul progetto di decisione del comitato direttivo accluso alla presente decisione.
Lievi modifiche di tale progetto di decisione possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione in sede di comitato direttivo senza un'ulteriore decisione da parte del Consiglio.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 Luglio 2018
Per il Consiglio
La Presidente
BOGNER-STRAUSS
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