Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/48) (2) impone la segnalazione di informazioni statistiche giornaliere da parte di operatori segnalanti affinché, nell’assolvimento dei suoi compiti, il Sistema europeo di banche centrali possa elaborare statistiche sulle operazioni di mercato monetario in euro.
(2)Per assicurare ulteriormente la disponibilità di statistiche di qualità elevata sul mercato monetario in euro, è necessario modificare i requisiti minimi che devono essere rispettati dagli operatori segnalanti ai sensi del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48). Oltre all’obbligo di fornire tempestivamente segnalazioni relative a tutte le operazioni nell’ambito dell’obbligo di segnalazione alla Banca centrale europea (BCE) o alle banche centrali nazionali competenti (BCN) e di assicurare che le informazioni statistiche riguardanti tali operazioni siano imparziali, obiettive e affidabili e siano elaborate e trasmesse in maniera tale da proteggerne l’integrità, gli operatori segnalanti devono altresì rendersi disponibili a rispondere entro i termini fissati a eventuali domande formulate dalla BCE o dalle BCN in merito all’accuratezza delle informazioni statistiche. Mantenere questi requisiti minimi è ancora più importante quando i dati sono pubblicati dalla BCE su base giornaliera nell’assolvimento dei propri compiti relativi al SEBC.
(3)Data la necessità di assicurare che gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione soddisfino l’obbligo aggiuntivo di rispondere alle domande formulate dalla BCE o dalle BCN, i requisiti minimi di cui all’allegato IV del Regolamento 1333/2014 (BCE/2014/48) dovrebbero essere integrati.
(4)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il Regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48),
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Modifica
L’allegato IV al regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) è sostituito dal testo di cui all’allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 Settembre 2019.
Per il Consiglio Direttivo della BCE
Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI
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