La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La versione in lingua ceca del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene errori nell'allegato II, parte A, tabella 2, e nell'allegato II, parte E, categorie di alimenti 02.1, 02.2.2, 04.2.5.1, 04.2.5.2, 04.2.5.3, 08.2, 08.3.1, 08.3.2, 08.3.3, 14.1.4, 15.1 e 15.2. Nella versione in lingua ceca dovrebbero pertanto essere rettificate in tali disposizioni le condizioni d'impiego (restrizioni/eccezioni) degli additivi alimentari, al fine di garantire la chiarezza giuridica per gli operatori del settore alimentare e il buon funzionamento del mercato interno.
(2)La versione in lingua lettone del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un errore nell'allegato II, parte E, categoria di alimenti 04.1.2. Nella versione in lingua lettone dovrebbero pertanto essere rettificate in tale disposizione le condizioni d'impiego (restrizioni/eccezioni) degli additivi alimentari, al fine di garantire la chiarezza giuridica per gli operatori del settore alimentare e il buon funzionamento del mercato interno.
(3)La versione in lingua slovacca del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un errore nell'allegato II, parte E, categoria di alimenti 07.1. Nella versione in lingua slovacca dovrebbero pertanto essere rettificate in tale disposizione le condizioni d'impiego (restrizioni/eccezioni) degli additivi alimentari, al fine di garantire la chiarezza giuridica per gli operatori del settore alimentare e il buon funzionamento del mercato interno.
(4)È quindi opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua ceca, lettone e slovacca del regolamento (CE) n. 1333/2008. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 Ottobre 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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