Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/1678 della Commissione del 4 Ottobre 2019 che modifica la Decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, e l’articolo 6, paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)La decisione 2009/821/CE della Commissione (4) stabilisce l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti conformemente alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE e l’elenco delle unità centrali, regionali e locali nel sistema informatico veterinario integrato (TRACES). Tali elenchi figurano, rispettivamente, negli allegati I e II della summenzionata decisione.

(2)A seguito della proposta presentata dal Belgio, il riconoscimento dei posti d’ispezione frontalieri situati nei porti di Anversa e di Zeebrugge dovrebbe essere esteso ai prodotti non imballati destinati al consumo umano. È quindi opportuno modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(3)A seguito della proposta presentata dalla Danimarca, un nuovo centro d’ispezione dovrebbe figurare nell’elenco in relazione al posto d’ispezione frontaliero presso il porto di Skagen per l’ispezione dei sottoprodotti di origine animale. È quindi opportuno modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(4)A seguito della proposta presentata dalla Spagna, un nuovo posto d’ispezione frontaliero nel porto di Ferrol dovrebbe essere riconosciuto per i prodotti imballati destinati al consumo umano. Dovrebbe inoltre essere revocata la sospensione relativa al posto d’ispezione frontaliero nel porto di Santander per i prodotti non destinati al consumo umano e ad uno dei centri d’ispezione del posto d’ispezione frontaliero nel porto di Vigo. È quindi opportuno modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(5)A seguito della proposta presentata dall’Italia e di un’ispezione soddisfacente effettuata dalla Commissione, il nuovo posto d’ispezione frontaliero nell’aeroporto di Verona dovrebbe essere riconosciuto per i prodotti imballati destinati al consumo umano. È quindi opportuno modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(6)A seguito della comunicazione trasmessa dalla Finlandia, la voce relativa al posto d’ispezione frontaliero nel porto di Hamina dovrebbe essere soppressa dall’elenco figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(7)A seguito della comunicazione trasmessa dalla Svezia, dovrebbe essere accordata una deroga per quanto riguarda il personale incaricato dei controlli e del rilascio dei certificati presso il posto d’ispezione frontaliero nel porto di Helsingborg. È quindi opportuno modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(8)La Germania ha informato la Commissione che, a seguito di una ristrutturazione amministrativa, dovrebbero essere apportate alcune modifiche all’elenco delle unità locali del sistema TRACES per tale Stato membro. È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della decisione 2009/821/CE.

(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 Ottobre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.257.01.0021.01.ITA&toc=OJ:L:2019:257:TOC

 

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