La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia in suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L’allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell’Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1617 della Commissione (5) a seguito dei casi di peste suina africana in Lituania, Bulgaria, Romania e Polonia.
(2)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1617 si sono verificati ulteriori casi di peste suina africana in suini selvatici in Bulgaria e Ungheria. A seguito di questi casi della malattia e tenendo conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione, la regionalizzazione in tali due Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Inoltre sono state riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono essere prese in considerazione nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(3)Nel settembre 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana in suini selvatici nella regione di Sliven, in Bulgaria, in una zona attualmente elencata nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Bulgaria colpita dalla peste suina africana dovrebbe ora essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, dell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(4)Nel settembre 2019 sono stati rilevati vari casi di peste suina africana in suini selvatici nella contea di Pest, in Ungheria, in una zona attualmente non indicata nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi casi di peste suina africana rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale zona dell’Ungheria colpita dalla peste suina africana dovrebbe ora essere elencata nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(5)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi nell’evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare una nuova zona ad alto rischio di dimensioni sufficienti per la Bulgaria e l’Ungheria ed inserirla debitamente negli elenchi di cui all’allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 Ottobre 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
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