La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione (UE) 2018/638 della Commissione (2) istituisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Spodoptera frugiperda (Smith) («l'organismo specificato»), che figura nell'elenco dell'allegato I, parte A, sezione I, lettera a), punto 22, della direttiva 2000/29/CE in quanto organismo nocivo di cui non è nota la presenza nell'Unione.
(2)Dopo l'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/638 l'organismo specificato è stato introdotto in Asia, dove continua a diffondersi. Tenuto conto di questa rapida diffusione, è opportuno ampliare l'ambito geografico specificato nella decisione di esecuzione (UE) 2018/638 per includere tutti i paesi terzi, in quanto non vi è alcuna certezza in relazione alla diffusione di tale organismo a livello mondiale.
(3)Dato il ritmo di diffusione dell'organismo specificato, la data di scadenza delle misure di emergenza dovrebbe essere prorogata fino al 30 giugno 2021 per consentirne il riesame prima di allora.
(4)La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o ottobre 2019 per consentire agli organismi ufficiali responsabili, agli operatori professionali e ai paesi terzi interessati di adeguarsi a tali prescrizioni.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/638.
(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2018/638 è così modificata:
(1)all'articolo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) “vegetali specificati”: frutti di Capsicum L., Momordica L., Solanum aethiopicum L., Solanum macrocarpon L. e Solanum melongena L. e vegetali, diversi da pollini vivi, culture di tessuti vegetali, sementi e semi, di Zea mays L. originari di paesi terzi diversi dalla Svizzera;»;
(2)Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2021.».
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o ottobre 2019.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 Settembre 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
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