La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Per l'imazalil sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2)L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti per l'imazalil, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Ha raccomandato di ridurre gli LMR per patate, pomodori, chicchi di orzo, chicchi di avena, chicchi di segale e chicchi di frumento. Per determinati altri prodotti ha raccomandato di aumentare gli LMR esistenti.
(3)Per quanto concerne taluni LMR, l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Dal punto di vista della gestione dei rischi è opportuno fissare gli LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o al livello individuato dall'Autorità per agrumi, fragole, more di rovo, lamponi, zucchine, meloni, e per muscolo, grasso, fegato e rene di suini, bovini ed equidi, così come per il latte bovino ed equino, dal momento che per tali prodotti erano disponibili soltanto informazioni limitate e che l'Autorità ha definito LMR che non destano preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Dal punto di vista della gestione dei rischi è opportuno fissare gli LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 allo specifico limite di determinazione oppure all'LMR di base di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005 per pomacee, cachi, banane e peperoni, dal momento che per tali prodotti non erano disponibili informazioni sulla base delle quali l'Autorità potrebbe definire LMR che non destino preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori.
(4)L'Autorità ha indicato che gli LMR definiti per l'imazalil in pompelmi, arance, mele, pere, banane, patate e fegato bovino, così come il limite massimo di residui del Codex (CXL) alla base dell'LMR dell'UE per le nespole, possono destare preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori. Tenendo conto delle informazioni supplementari disponibili per pompelmi, arance e patate, ha definito LMR alternativi per pompelmi, arance, patate e fegato bovino che non destano tali preoccupazioni. Per quanto riguarda gli LMR per mele, pere, nespole e banane, l'Autorità ha indicato che i responsabili della gestione dei rischi possono considerare di fissarli allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
(5)L'Autorità ha proposto definizioni di residui rivedute. È opportuno modificare di conseguenza le definizioni dei residui.
(6)Indipendentemente dal riesame degli LMR effettuato in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR esistenti per l'imazalil in agrumi, mele, pere, banane e patate e in prodotti di origine animale in conformità all'articolo 6 di detto regolamento.
(7)A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 questa domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione.
(8)In conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 396/2005 l'Autorità ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e se del caso per gli animali, e ha emesso un parere motivato (3) sugli LMR proposti. L'Autorità ha trasmesso tale parere ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso disponibile al pubblico.
(9)Nel suo parere motivato l'Autorità ha concluso, in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 396/2005, che gli LMR per gli usi previsti non potevano essere modificati fino a quando non fosse completata la valutazione dei rischi per i metaboliti vegetali R014821, FK-772 e FK-284 per quanto riguarda la genotossicità e la tossicità generale. Ha inoltre concluso che determinate informazioni, indicate come non disponibili nel riesame dell'LMR effettuato in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, di detto regolamento, sono state presentate insieme alla domanda conformemente all'articolo 6 di tale regolamento.
(10)Poiché il parere motivato a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 396/2005 è stato adottato dopo l'adozione del parere motivato emesso a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento, e data la natura orizzontale delle preoccupazioni relative alla tossicità individuate per i metaboliti dell'imazalil R014821, FK-772 e FK-284, la Commissione ha chiesto all'Autorità di aggiornare il suo parere motivato sugli LMR esistenti per l'imazalil in conformità all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005.
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