La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 1 e l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Uno dei principali obiettivi del regolamento (CE) n. 300/2008 è definire i criteri per un'interpretazione comune dell'annesso 17 (annesso sulla sicurezza) della Convenzione internazionale per l'aviazione civile (2), del 7 dicembre 1944, 10a edizione, 2017, di cui tutti gli Stati membri dell'UE sono firmatari.
(2)I mezzi per conseguire gli obiettivi sono: a) la definizione di regole e di norme fondamentali comuni in relazione alla sicurezza aerea; b) meccanismi di controllo della conformità.
(3)Alla base della modifica della legislazione di esecuzione vi è l'intento di aiutare gli Stati membri a garantire il pieno rispetto della modifica più recente (modifica 16) dell'annesso 17 della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, con cui sono state introdotte nuove norme ai capitoli 3.1.4, relativo all'organizzazione nazionale e all'autorità competente, e 4.9.1, concernente le misure preventive di cibersicurezza.
(4)Recependo tali norme nella legislazione di esecuzione dell'UE riguardante la sicurezza aerea sarà fatto in modo che le autorità competenti stabiliscano e attuino procedure per la condivisione, ove opportuna, tempestiva e pratica delle informazioni pertinenti di ausilio ad altre autorità e agenzie nazionali, agli operatori aeroportuali, ai vettori aerei e ad altri soggetti interessati, di modo che possano eseguire efficaci valutazioni dei rischi per la sicurezza in relazione alle loro operazioni ed anche, fra l'altro, alla cibersicurezza e all'attuazione di misure volte a contrastare le minacce informatiche.
(5)La direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (direttiva NIS), stabilisce misure volte a conseguire un livello comune elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi nell'Unione al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno. Le misure derivanti dalla direttiva NIS e dal presente regolamento dovrebbero essere coordinate a livello nazionale per evitare lacune e duplicazioni degli obblighi.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (4).
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 Settembre 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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