Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/1584 della Commissione del 25 Settembre 2019 che apre un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 1343/2013 del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5, dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.INCHIESTA D'UFFICIO

(1)La Commissione europea («la Commissione») ha deciso di propria iniziativa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»), di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese e di disporre la registrazione di tali importazioni.

B.PRODOTTO

(2)Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio, attualmente classificati con i codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842908020) e originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»).

(3)Il prodotto oggetto dell'inchiesta a causa di una possibile elusione è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con gli stessi codici del prodotto in esame, importato con il codice aggiuntivo TARIC A820 («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

C.MISURE IN VIGORE

(4)Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2013 del Consiglio (2). Un riesame in previsione della scadenza relativo a tali misure è stato avviato il 17 dicembre 2018 ed è tuttora in corso (3).

D.MOTIVAZIONE

(5)La presente inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping in vigore si basa su elementi di prova sufficienti a dimostrare che tali misure vengono eluse tramite una riorganizzazione dei modelli e dei canali di vendita del prodotto in esame.

(6)Le misure in vigore variano tra il 24,5 % e il 71,8 %. Uno dei produttori esportatori, la società ABC Chemicals Co. Ltd Shanghai («ABC»), è soggetto a un dazio dello 0 %. Le statistiche sulle importazioni indicano una modificazione della configurazione degli scambi in seguito all'istituzione del dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame. Tali statistiche indicano anche che le importazioni cinesi entrano attualmente nell'Unione soprattutto attraverso la società ABC. Dagli elementi di prova in possesso della Commissione emerge però che ABC non produce più il prodotto in esame. Risulta inoltre che la licenza di produzione di ABC è stata revocata nel luglio 2017, che non è stata rilasciata alcuna nuova licenza e che la società è classificata come impresa di distribuzione e non come fabbricante.

(7)Non sembra che vi sia alcuna motivazione o giustificazione economica per questo transito delle esportazioni a parte il dazio dello 0 % in vigore per ABC.

(8)La Commissione dispone inoltre di sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultano indeboliti in termini quantitativi e di prezzo. Volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. La Commissione dispone inoltre di sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sono effettuate a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.

(9)Infine, la Commissione ha raccolto sufficienti elementi che comprovano che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito in precedenza.

(10)Qualora nel corso dell'inchiesta siano individuate altre pratiche di elusione contemplate all'articolo 13 del regolamento di base, oltre a quella sopra menzionata, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.246.01.0019.01.ITA&toc=OJ:L:2019:246:TOC

 

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