Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/1585 della Commissione del 24 Settembre 2019 relativa all'istituzione di norme di distribuzione del traffico per gli aeroporti di Amsterdam Schiphol e Amsterdam Lelystad.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

(1)A seguito di una precedente notifica, successivamente ritirata (2), le autorità dei Paesi Bassi hanno informato la Commissione con messaggio di posta elettronica del 25 marzo 2019 (3), a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1008/2008, della loro intenzione di istituire talune norme di distribuzione del traffico per gli aeroporti di Amsterdam Schiphol e Amsterdam Lelystad nei Paesi Bassi (in appresso denominati rispettivamente «aeroporto di Schiphol» o «Schiphol» o «aeroporto di Lelystad» o «Lelystad»), adottando il progetto di decreto ministeriale e il progetto di ordinanza del ministro delle Infrastrutture e delle risorse idriche. Con messaggio di posta elettronica del 29 marzo 2019 (4), le autorità dei Paesi Bassi hanno presentato una versione modificata del progetto di decreto ministeriale e del progetto di ordinanza del ministro delle Infrastrutture e delle risorse idriche (5), unitamente ad altri elementi già contenuti nella notifica del 25 marzo 2019.

(2)Le informazioni così presentate dalle autorità dei Paesi Bassi comprendevano in allegato quattro studi: 1) domanda di capacità presso Schiphol nel 2023; 2) domanda di capacità presso Schiphol nel 2030; 3) negoziazione sui mercati secondari presso Schiphol (6) e 4) operazioni di scissione di compagnie aeree.

(3)La Commissione ha pubblicato una sintesi delle norme di distribuzione del traffico previste nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 12 aprile 2019 (7) e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni.

(4)Con lettere del 3 luglio 2019 (8) e dell'11 luglio 2019 (9), le autorità dei Paesi Bassi hanno presentato una modifica della notifica, destinata a tener conto delle preoccupazioni espresse dai servizi della Commissione. Con la stessa lettera dell'11 luglio 2019 e con messaggio di posta elettronica del 16 luglio 2019 (10), le autorità dei Paesi Bassi hanno notificato ulteriori dati pertinenti ai fini della notifica concernenti l'accessibilità degli aeroporti, nonché le intenzioni di dette autorità in merito ai tempi previsti per l'avvio delle operazioni commerciali presso l'aeroporto di Lelystad.

2.DESCRIZIONE DELLA MISURA E DELL'OBIETTIVO FISSATO DALLE AUTORITÀ DEI PAESI BASSI

2.1.Descrizione dettagliata della misura

(5)Il progetto di norme di distribuzione del traffico tra gli aeroporti di Schiphol e Lelystad è costituito dai seguenti elementi:

a)L'aeroporto di Lelystad, presso il quale il governo neerlandese prevede di avviare operazioni commerciali entro la fine del 2020, sarà designato quale aeroporto coordinato ai sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio (11) («regolamento sulle bande orarie») a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale concernente l'aeroporto di Lelystad;

b)Fatto salvo il regolamento sulle bande orarie, un vettore aereo avrà priorità nell'ottenere una banda oraria presso l'aeroporto di Lelystad per il decollo o l'atterraggio nella misura in cui tale vettore aereo:

-Ha trasferito bande orarie precedentemente operate presso l'aeroporto di Schiphol ad un altro vettore aereo o le ha restituite al coordinatore delle bande orarie; oppure

-Si impegna ad utilizzare da tale momento in poi le bande orarie precedentemente operate presso l'aeroporto di Schiphol per operare voli di trasferimento;

c)La norma di cui alla precedente lettera b) si applica soltanto alle bande orarie presso l'aeroporto di Schiphol utilizzate nel precedente periodo di validità degli orari corrispondente o in almeno tre dei quattro precedenti periodi di validità degli orari corrispondenti per effettuare voli di collegamento diretto (point-to-point).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.246.01.0024.01.ITA&toc=OJ:L:2019:246:TOC

 

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