Accordo relativo ai limiti temporali degli Accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio.

Gli Stati Uniti d'America (in appresso «gli Stati Uniti»), l’Unione europea, l’Islanda e il Regno di Norvegia (in appresso «la Norvegia»),

RICONOSCENDO il vantaggio derivante dalla promozione della flessibilità e di pari ed eque opportunità per quanto riguarda gli accordi operativi conclusi dalle compagnie aeree a norma dell'articolo 10, paragrafo 9, dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, quale modificato dal protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea e i suoi Stati membri, firmato il 24 giugno 2010 (in appresso l'«ATA USA-UE») ed applicato a norma dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Islanda e il Regno di Norvegia, firmato il 16 e 21 giugno 2011 (in appresso l'«ATA quadrilaterale»);

RICONOSCENDO il rapporto globale tra le parti nel settore dell'aviazione, stabilito dall'ATA USA-UE e dall'ATA quadrilaterale, e la stretta collaborazione sviluppatasi tra le parti nel quadro di tali accordi;

RIAFFERMANDO l'obiettivo comune alle parti di garantire il più elevato livello di sicurezza e protezione nei trasporti aerei internazionali, come testimoniato dalla similitudine dei rispettivi quadri normativi;

RICONOSCENDO l'esistenza di condizioni sociali ed economiche analoghe tra le parti per quanto riguarda i trasporti aerei internazionali; e

DECISI a promuovere la flessibilità degli accordi operativi tra le compagnie aeree per il noleggio di aeromobili con equipaggio prevista dall'ATA USA-UE, quale applicato anche dall'ATA quadrilaterale, eliminando reciprocamente i limiti temporali di tali accordi operativi senza incidere in altro modo sulla loro applicazione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.245.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2019:245:TOC

 

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