Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica («convenzione») è stata conclusa dall'Unione con la decisione 82/461/CEE del Consiglio (1) ed è entrata in vigore il 1o novembre 1983.
(2)Conformemente all'articolo XI della convenzione, la conferenza delle parti può adottare emendamenti degli allegati I e II della convenzione.
(3)Nella sua tredicesima riunione, che si terrà dal 15 al 22 febbraio 2020, la conferenza delle parti potrebbe adottare detti emendamenti. Il segretariato della convenzione ha informato le parti del fatto che tutte le proposte di emendamenti devono essere comunicate entro il 19 settembre 2019, conformemente all'articolo XI, paragrafo 3, della convenzione. In quanto parte della convenzione l'Unione può presentare siffatte proposte.
(4)L'inclusione della specie Tetrax tetrax nell'allegato I della convenzione e delle specie Tetrax tetrax, Galeorhinus galeus e Sphyrna zygaena nell'allegato II della convenzione sarebbe scientificamente fondata e in linea con la legislazione dell'Unione e con il suo impegno nella cooperazione internazionale per la protezione della biodiversità.
(5)L'Unione dovrebbe pertanto presentare tali proposte di emendamenti degli allegati I e II della convenzione. La Commissione dovrebbe comunicare tali proposte al segretariato della convenzione,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
1.In vista della tredicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, l'Unione presenta le seguenti proposte:
a)Emendamento dell'allegato I della convenzione per includervi la specie Tetrax tetrax;
b)Emendamento dell'allegato II della convenzione per includervi le specie Tetrax tetrax, Galeorhinus galeus e Sphyrna zygaena.
2.La Commissione comunica, a nome dell'Unione, le proposte di cui al paragrafo 1 al segretariato della convenzione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 Settembre 2019
Per il Consiglio
La Presidente
TUPPURAINEN
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