Decisione Delegata (UE) 2019/1597 della Commissione del 3 Maggio 2019 che integra la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2008/98/CE impone agli Stati membri di includere la prevenzione dei rifiuti alimentari nei propri programmi di prevenzione dei rifiuti e di controllare e valutare l'attuazione delle proprie misure di prevenzione dei rifiuti alimentari misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base di una metodologia comune. Spetta alla Commissione stabilire tale metodologia comune e fissare requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari sulla base del lavoro svolto dalla piattaforma UE sulle perdite e gli sprechi alimentari.

(2)La definizione di «alimento» di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) comprende gli alimenti nel loro complesso, lungo l'intera filiera alimentare, dalla produzione al consumo. Per alimento si intendono anche le parti non commestibili che non sono state separate da quelle commestibili nel corso della produzione, quali le ossa attaccate alla carne destinata al consumo umano. Di conseguenza i rifiuti alimentari possono comprendere voci che includono parti di alimenti destinate ad essere ingerite e parti di alimenti non destinate ad essere ingerite.

(3)I rifiuti alimentari non comprendono le perdite che si verificano in fasi della filiera alimentare in cui determinati prodotti non sono ancora diventati alimenti quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002, quali piante commestibili che non sono state raccolte. Non sono inoltre inclusi i sottoprodotti della produzione di alimenti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, poiché tali sottoprodotti non sono rifiuti.

(4)La prevenzione e la riduzione dei rifiuti alimentari devono avvenire lungo l'intera filiera alimentare. Poiché i tipi di rifiuti alimentari e i fattori che contribuiscono alla loro produzione variano notevolmente tra le diverse fasi della filiera alimentare, i rifiuti alimentari dovrebbero essere misurati separatamente in ogni fase.

(5)L'attribuzione dei rifiuti alimentari alle diverse fasi della filiera alimentare dovrebbe essere effettuata conformemente alla classificazione statistica comune delle attività economiche nell'Unione definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) quale «NACE Revisione 2». In mancanza di una pertinente classificazione NACE Rev. 2, l'attribuzione alle «famiglie» dovrebbe essere effettuata facendo riferimento alla sezione 8, punto 1.2, dell'allegato del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(6)Sebbene la decisione 2000/532/CE della Commissione (5) che istituisce un elenco di rifiuti non consenta sempre una precisa identificazione dei rifiuti alimentari, essa può fornire orientamenti alle autorità nazionali nel contesto della loro misurazione.

(7)Il materiale agricolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE e i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della medesima direttiva sono esclusi dall'ambito di applicazione di tale direttiva e non dovrebbero quindi essere misurati come rifiuti alimentari.

(8)Affinché la metodologia sia applicabile nella pratica e gli oneri derivanti dal controllo siano proporzionati e ragionevoli, è opportuno che alcuni flussi di rifiuti che non dovrebbero includere rifiuti alimentari, o che li includono in quantità trascurabili, non siano misurati come rifiuti alimentari.

(9)Al fine di migliorare la precisione della misurazione dei rifiuti alimentari, i materiali non alimentari mischiati ai rifiuti alimentari (ad esempio suolo o imballaggi) dovrebbero essere esclusi per quanto possibile dalla massa dei rifiuti alimentari.

(10)Esistono diversi tipi di alimenti che sono generalmente eliminati come acque di scarico o insieme ad esse, come l'acqua potabile e minerale in bottiglia, le bevande e altri liquidi. Attualmente per la misurazione di tali rifiuti non esistono metodi che garantirebbero sufficienti livelli di confidenza e comparabilità dei dati comunicati. Di conseguenza tali tipi di alimenti non dovrebbero essere misurati come rifiuti alimentari. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia avere la possibilità di comunicare informazioni in merito a tali tipi di alimenti su base volontaria.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.248.01.0077.01.ITA&toc=OJ:L:2019:248:TOC

 

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