La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1)L'oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Garantire la conformità della politica commerciale comune con i trattati dell'UE e con il diritto internazionale» è il seguente: «Regolare le transazioni commerciali con soggetti di paesi occupanti basati o operanti in territori occupati impedendo l'entrata nel mercato dell'UE di prodotti provenienti da tali luoghi».
(2)Gli obiettivi della proposta di iniziativa dei cittadini sono i seguenti: «La Commissione, in qualità di custode dei trattati, deve garantire la coerenza della politica dell'Unione e il rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale in tutti i settori del diritto dell'Unione, compresa la politica commerciale comune. Essa deve proporre atti giuridici per impedire che soggetti giuridici dell'UE importino prodotti originari di insediamenti illegali in territori occupati e esportino in tali territori, onde preservare l'integrità del mercato interno e non favorire o contribuire al mantenimento di tali situazioni illecite».
(3)Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.
(4)A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile.
(5)Un atto giuridico riguardante l'oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini potrebbe essere adottato solo sulla base dell'articolo 215 TFUE.
(6)Tuttavia l'adozione di un atto giuridico sulla base dell'articolo 215 TFUE è subordinata all'adozione di una decisione conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea, che prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con il paese terzo interessato. La Commissione non ha il potere di presentare proposte di decisioni di questo tipo. In mancanza di una decisione corrispondente adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea, la Commissione non ha il potere di presentare una proposta di atto giuridico da adottare sulla base dell'articolo 215 TFUE.
(7)Per i motivi illustrati la proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Garantire la conformità della politica commerciale comune con i trattati dell'UE e con il diritto internazionale» esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, prevista all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento n. 211/2011 in combinato disposto con l'articolo 2, punto 1, del medesimo regolamento,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Garantire la conformità della politica commerciale comune con i trattati dell'UE e con il diritto internazionale» è rifiutata.
Articolo 2
Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori (membri del comitato di cittadini) della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Garantire la conformità della politica commerciale comune con i trattati dell'UE e con diritto internazionale», rappresentati da [dati personali espunti previa consultazione degli organizzatori], in veste di referenti.
Fatto a Bruxelles, il 4 Settembre 2019
Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Primo Vicepresidente
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