Regolamento (UE) 2019/1561 della Commissione del 17 Settembre 2019 che modifica gli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza clormequat sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)Tali LMR sono stati modificati di recente dal regolamento (UE) 2017/693 (2) a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. In tale contesto un LMR provvisorio per i funghi coltivati è stato fissato a 0,9 mg/kg sulla base di dati di monitoraggio che mostrano che, nei funghi coltivati non trattati, sono stati rilevati residui a un livello superiore al limite di determinazione, che possono derivare da una contaminazione incrociata di funghi coltivati con paglia regolarmente trattata con clormequat.

(3)I coltivatori di funghi hanno presentato alla Commissione dati recenti di monitoraggio relativi nello specifico ai funghi orecchioni che mostrano che i residui rilevati in tali prodotti sono più elevati rispetto all'attuale LMR provvisorio fissato per i funghi coltivati. Tali residui derivano da una contaminazione incrociata con paglia regolarmente trattata con clormequat. Diversi Stati membri hanno presentato ulteriori dati di monitoraggio, provenienti da controlli ufficiali condotti specificamente sui funghi orecchioni, che hanno confermato tali risultati.

(4)La Germania ha elaborato e valutato una domanda di modifica dell'LMR esistente a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 396/2005 e ha trasmesso alla Commissione la relazione di valutazione.

(5)L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se pertinente, per gli animali, e ha emesso un parere scientifico sull'LMR proposto (3). L'Autorità ha trasmesso tale parere al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso disponibile al pubblico.

(6)Nel suo parere scientifico l'Autorità ha concluso che la modifica dell'LMR richiesta dalla Germania era accettabile dal punto di vista della sicurezza dei consumatori sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più aggiornate sulle proprietà tossicologiche della sostanza. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a questa sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

(7)Alla luce delle conclusioni dell'Autorità relativamente al rischio per i consumatori, l'LMR per i funghi orecchioni dovrebbe essere fissato al livello corrispondente al 95 percentile di tutti i risultati del campionamento, mantenendo invariato l'LMR esistente per altri tipi di funghi coltivati. Tale LMR sarà riesaminato, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro il 13 aprile 2021.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 Settembre 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.240.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:240:TOC

 

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