Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/1562 della Commissione del 16 Settembre 2019 che modifica le Decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 6, e l'articolo 20, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)Le decisioni 2007/305/CE (2), 2007/306/CE (3) e 2007/307/CE (4) della Commissione definiscono le norme relative al ritiro dal mercato rispettivamente della colza ibrida Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), della colza ibrida Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5) e della colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) nonché dei loro prodotti derivati («materiale geneticamente modificato»). Dette decisioni sono state adottate dopo che il titolare dell'autorizzazione, la società Bayer CropScience AG, ha comunicato alla Commissione di non avere intenzione di presentare una domanda di rinnovo dell'autorizzazione relativa al materiale geneticamente modificato in questione a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 11, dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(2)Tutte e tre le decisioni hanno previsto un periodo iniziale di transizione di cinque anni durante il quale l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da tale materiale geneticamente modificato era consentita in una percentuale non superiore allo 0,9 %, purché tale presenza fosse accidentale o tecnicamente inevitabile. Detto periodo di transizione era volto a tenere conto del fatto che tracce minime di tale materiale geneticamente modificato potrebbero a volte rimanere nella catena alimentare umana e animale anche dopo la decisione della Bayer CropScience AG di interrompere la vendita delle sementi derivate da detti organismi geneticamente modificati, sebbene fosse stato preso ogni provvedimento necessario a eliminare la presenza di tale materiale geneticamente modificato.

(3)Nonostante i provvedimenti presi dalla Bayer CropScience AG al fine di prevenire la presenza di tali organismi geneticamente modificati in conformità alle decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE, ne sono state ancora rilevate tracce minime nei prodotti della colza. La decisione di esecuzione 2012/69/UE della Commissione (5) ha modificato tutte e tre le decisioni al fine di prorogare il periodo di transizione fino al 31 dicembre 2016 e ha ridotto la presenza tollerata di tale materiale geneticamente modificato negli alimenti e nei mangimi allo 0,1 % in peso. Le tre decisioni sono state ulteriormente modificate dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2268 della Commissione (6) al fine di prorogare il periodo di transizione fino al 31 dicembre 2019.

(4)Le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE hanno anche stabilito una serie di provvedimenti che la Bayer CropScience AG doveva prendere al fine di garantire l'efficace ritiro dal mercato del materiale geneticamente modificato in questione nonché obblighi di notifica cui la società doveva ottemperare.

(5)Inoltre, la decisione di esecuzione (UE) 2019/1117 della Commissione (7) ha modificato le tre decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il destinatario a seguito della richiesta, presentata il 1o agosto 2018 dalla Bayer CropScience AG, di trasferire i suoi diritti e obblighi relativi a tutte le sue notifiche, domande e autorizzazioni inerenti a prodotti geneticamente modificati alla BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, rappresentata nell'Unione dalla BASF SE (Germania). La società BASF SE dovrebbe pertanto essere destinataria delle decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE.

(6)Nell'ottobre 2018 la BASF SE ha riferito che, nonostante i provvedimenti adottati, negli ultimi anni erano ancora state rilevate tracce minime, in un'ulteriore tendenza al ribasso, nei prodotti della colza. Il persistere della presenza di tali tracce trova spiegazione sia nella biologia della colza, che può rimanere quiescente per lunghi periodi, sia nelle pratiche agricole impiegate per raccogliere le sementi, che possono aver causato fuoriuscite accidentali il cui livello era difficile da stimare al momento dell'adozione delle decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE e delle decisioni di esecuzione 2012/69/UE e (UE) 2016/2268.

(7)In questo contesto è opportuno prorogare il periodo di transizione di altri tre anni, fino al 31 dicembre 2022, per consentire il ritiro completo delle rimanenti tracce della colza Ms1 × Rf1, Ms1 × Rf2 e Topas 19/2 dalla catena alimentare umana e animale.

(8)Al fine di contribuire ulteriormente al ritiro di tale materiale geneticamente modificato è inoltre opportuno che il destinatario continui ad attuare il programma interno richiesto in conformità alle decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE e a raccogliere dati sulla presenza di tale materiale nei prodotti della colza importati nell'Unione dal Canada, l'unico paese in cui tali tipi di colza sono stati coltivati per fini commerciali. La BASF SE dovrebbe presentare alla Commissione una relazione su entrambi gli aspetti entro il 1o gennaio 2022.

(9)La BASF SE dovrebbe garantire la costante disponibilità di materiali di riferimento certificati per consentire ai laboratori di controllo di eseguire le loro analisi durante tale periodo di transizione.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.240.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2019:240:TOC

 

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