Decisione (UE) 2019/3 del Consiglio del 19 Dicembre 2018 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato Direttivo Regionale della Comunità dei trasporti su determinate questioni di bilancio.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti («TCT») è stato firmato dall'Unione conformemente alla decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio (1).

(2)A norma dell'articolo 41, paragrafo 3, del TCT, il TCT è applicato a titolo provvisorio dal 9 ottobre 2017. Attualmente si applica a titolo provvisorio tra le parti contraenti, vale a dire l'Unione, la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Kosovo (*1), il Montenegro e la Repubblica di Serbia.

(3)Il comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti («comitato direttivo») è chiamato a adottare il bilancio della Comunità dei trasporti per l'anno 2019 al fine di garantire la corretta attuazione del TCT.

(4)È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel comitato direttivo per quanto riguarda la sua decisione su talune questioni di bilancio, poiché tale decisione è necessaria per l'avvio dei lavori del segretariato permanente della Comunità dei trasporti e avranno effetti giuridici nei confronti dell'Unione.

(5)La delega di poteri alla Commissione per l'attuazione provvisoria del bilancio della Comunità dei trasporti non altera le caratteristiche essenziali dei poteri conferiti a tale istituzione dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti deve basarsi sul progetto di decisione del comitato direttivo accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione in sede di comitato direttivo possono concordare modifiche minori di detto progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 Dicembre 2018

Per il Consiglio

La Presidente

KÖSTINGER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.001.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:001:TOC

 

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