La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare gli articoli 8, 58, 100, 132, 157, 161, 184, 193, 217, 232, 268,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 904/2010 (2) del Consiglio impone agli Stati membri di raccogliere e scambiare determinate informazioni sulle importazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera c) bis, (regime speciale per le vendite a distanza) o dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera d) e 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3). Inoltre, a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del codice, le autorità doganali e le altre autorità competenti, qualora lo ritengano necessario per ridurre al minimo i rischi e combattere le frodi, possono scambiare tra loro e con la Commissione i dati ricevuti in relazione a entrata, uscita, transito, circolazione, deposito e uso finale delle merci.
(2)Il sistema elettronico istituito dalla Commissione per conformarsi all'obbligo di sorveglianza di cui all'articolo 56, paragrafo 5, del codice («Surveillance»), costituisce lo strumento più adatto per lo scambio delle informazioni relative all'IVA. È necessario modificare l'articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per chiarire chi può avere accesso ai dati conservati nel sistema Surveillance e in quale misura. In primo luogo, la Commissione dovrebbe essere in grado di divulgare in forma aggregata i dati contenuti in Surveillance. In secondo luogo, come norma generale, gli utenti autorizzati nelle autorità doganali degli Stati membri dovrebbero avere accesso solo ai dati non aggregati che lo Stato membro ha fornito e ai dati aggregati a livello dell'Unione. In terzo luogo, in deroga alla regola generale, l'articolo 55 dovrebbe prevedere la possibilità che atti specifici dell'Unione, quali il regolamento (UE) n. 904/2010, consentano alla Commissione di concedere a talune autorità degli Stati membri l'accesso ai dati non aggregati con modalità specifiche.
(3)Ai fini della raccolta delle informazioni che il regolamento (UE) n. 904/2010 impone agli Stati membri di raccogliere e scambiare, è opportuno inoltre modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per aumentare il numero di dati raccolti dal sistema elettronico. In particolare è necessario che gli allegati 21-01 e 21-02 di tale regolamento comprendano i dati che nell'allegato B di detto regolamento recano i numeri d'ordine 3/40 e 4/4, relativi rispettivamente ai numeri di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi e alla base imponibile.
(4)A seguito della modifica dell'articolo 278 del codice al fine di prorogare il termine ultimo per l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice (4), è opportuno modificare la disposizione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 che istituisce un elenco provvisorio dei dati da utilizzare a fini di sorveglianza (allegato 21-02). La disposizione dovrebbe chiarire che l'elenco provvisorio dei dati può essere utilizzato ai fini della sorveglianza all'atto dell'immissione in libera pratica fino a quando siano operativi i sistemi nazionali di importazione, ovvero, a norma dell'articolo 278, paragrafo 2, del codice entro al più tardi la fine del 2022. L'elenco provvisorio dei dati può essere invece utilizzato ai fini della sorveglianza al momento dell'esportazione fino a quando siano operativi i sistemi nazionali di esportazione, ovvero, a norma dell'articolo 278, paragrafo 3, del codice, entro al più tardi la fine del 2025.
(5)Fino al potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione (5), l'analisi dei rischi relativi alle merci esentate dall'obbligo di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata deve essere effettuata nel momento in cui tali merci sono presentate in dogana sulla base della dichiarazione di custodia temporanea o della dichiarazione doganale o, qualora la dichiarazione doganale sia fatta mediante qualsiasi altro atto, sulla base delle informazioni disponibili al momento della presentazione. È opportuno modificare l'articolo 187 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 in modo che si applichi anche alle spedizioni postali e alle spedizioni aventi un valore intrinseco inferiore a 22 EUR, inserendo i riferimenti pertinenti al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (6).
(6)Agli operatori economici dovrebbe essere garantita la flessibilità di fornire, mediante moduli o documenti diversi dalla stampa del giornale di pesca, la certificazione che i prodotti della pesca marittima e le merci ottenute da tali prodotti trasbordate e trasportate attraverso un paese o territorio, che non fa parte del territorio doganale dell'Unione, non sono stati manipolati. Nondimeno, per poter attribuire i prodotti della pesca marittima e le merci ottenute da tali prodotti al giornale di pesca corrispondente, nei casi in cui la certificazione di assenza di manipolazione sia fornita su un formulario o un documento diverso dalla stampa del giornale di pesca, l'operatore economico dovrebbe includere in tale formulario o documento un riferimento al giornale di pesca corrispondente. L'articolo 214 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
(7)Nell'ambito della semplificazione che prevede la presentazione di una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante, le autorità doganali possono esonerare dall'obbligo di presentare le merci. Al fine di consentire adeguati controlli doganali in situazioni specifiche, è opportuno stabilire norme procedurali per le situazioni in cui, a causa di un nuovo rischio finanziario grave o un'altra situazione specifica, l'ufficio doganale di controllo richiede che le merci specifiche siano presentate in dogana conformemente all'articolo 182, paragrafo 3, terzo comma, del codice. L'articolo 234 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
(8)L'articolo 302 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 prevede una deroga alla sigillatura dei mezzi di trasporto o dei singoli colli contenenti le merci, nel caso di merci trasportate per via aerea o ferrovia, purché siano rispettate determinate condizioni. Il trasporto marittimo è altrettanto sicuro del trasporto per via aerea o ferroviario quando si tratta di garantire che le merci siano consegnate nel luogo di destinazione. Tale deroga dovrebbe pertanto essere estesa alle merci trasportate via mare, purché un riferimento alla relativa polizza di carico sia contenuto in un documento di trasporto elettronico utilizzato come dichiarazione in dogana per vincolare le merci al regime di transito unionale.
(9)Se l'autorità doganale di uno Stato membro che partecipa a un'operazione di transito ottiene prove che i fatti che hanno determinato l'insorgenza dell'obbligazione doganale sono avvenuti nel proprio territorio, dovrebbe chiedere allo Stato membro di partenza di trasferirle la responsabilità di avviare il recupero. Lo Stato membro di partenza dovrebbe confermare entro un determinato lasso di tempo se accetta di trasferire all'autorità doganale richiedente la responsabilità di avviare il recupero. L'articolo 311 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di tenere conto del caso specifico di un'operazione di transito.
(10)È opportuno modificare l'articolo 324 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, relativo a casi particolari di appuramento del regime di perfezionamento attivo, e i codici corrispondenti negli allegati A e B, per tenere conto dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio (7).
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