Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/1395 della Commissione del 10 Settembre 2019 che modifica l'allegato I del Regolamento (CE) n. 798/2008.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, paragrafo 1), primo comma, l'articolo 8, paragrafo 4), e l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, l'articolo 25, paragrafo 2, e l'articolo 26, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) definisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso stabilisce che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto in provenienza da paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella riportata nell'allegato I, parte 1.

(2)Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che devono essere soddisfatte perché un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento siano considerati indenni da influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

(3)La Bosnia-Erzegovina figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 come un paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di carni di pollame provenienti da tutto il suo territorio.

(4)La Bosnia-Erzegovina ha chiesto anche l'autorizzazione ai fini dell'importazione e del transito nell'Unione di uova e ovoprodotti. In base alle informazioni raccolte durante l'audit svolto dalla Commissione in Bosnia-Erzegovina per valutare i controlli di polizia sanitaria in atto sulle carni di pollame destinate all'esportazione nell'Unione e dato l'esito favorevole di tale audit, la Commissione ha concluso che la Bosnia-Erzegovina soddisfa le prescrizioni di polizia sanitaria stabilite dal regolamento (CE) n. 798/2008 per l'importazione e il transito nell'Unione di uova e ovoprodotti. È pertanto opportuno modificare la voce relativa alla Bosnia-Erzegovina nella tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 al fine di autorizzare l'importazione e il transito nell'Unione di uova e ovoprodotti provenienti da tale paese terzo.

(5)La Bosnia-Erzegovina ha inoltre presentato alla Commissione il proprio programma nazionale di controllo della Salmonella nelle galline ovaiole della specie Gallus gallus. Tale programma, tuttavia, non è risultato fornire garanzie equivalenti a quelle previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la sua approvazione non è stata completata. Per questo motivo sono consentite solo le importazioni dalla Bosnia-Erzegovina di uova del tipo Gallus gallus indicate con «S4»nell'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.

(6)Israele figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 come un paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da alcune parti del suo territorio, a seconda dell'attuazione della politica di abbattimento totale per la malattia di Newcastle. Tale regionalizzazione è stata stabilita nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.

(7)Il 24 aprile 2019 Israele ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola situata sul suo territorio. A causa di questo focolaio confermato di HPAI, dall'aprile 2019 il territorio di Israele non può più essere considerato indenne da tale malattia e le autorità veterinarie israeliane non possono pertanto più certificare le partite di carni di pollame destinate al consumo umano per l'importazione o il transito nell'Unione.

(8)Le autorità veterinarie israeliane hanno trasmesso alla Commissione informazioni preliminari sul focolaio di HPAI e hanno confermato la sospensione, a partire dalla data di conferma del focolaio di HPAI, del rilascio di certificati veterinari per le partite di carni di pollame destinate all'importazione o al transito nell'Unione.

(9)Da tale data in poi non è stata quindi introdotta nell'Unione alcuna partita di detti prodotti originari di Israele. Per motivi di chiarezza e certezza del diritto è opportuno documentare tale situazione e inserire la data di chiusura pertinente nella tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Ciò garantisce anche che, qualora Israele torni ad essere nuovamente indenne da HPAI e sia fissata una data di apertura, le partite di detti prodotti ottenuti dopo la data di chiusura e prima di tale data di apertura non siano ammissibili per l'introduzione nell'Unione.

(10)È pertanto opportuno modificare la voce relativa a Israele nella tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 al fine di tener conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.234.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2019:234:TOC

 

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