Il Comitato Misto SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1).
(2)È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati IX e XIX dell'accordo SEE,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:
dopo il punto 31k [Regolamento (UE) n. 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito quanto segue:
«31l.
32016 R 1011: Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
a)Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini “Stato/i membro/i” e “autorità competenti” comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;
b)All'articolo 46, paragrafo 4, secondo comma, all'articolo 46, paragrafo 10, terzo comma, e all'articolo 46, paragrafo 11, primo comma, i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo i termini “l'ESMA”;
c)All'articolo 46, paragrafo 10, anziché “alla normativa dell'Unione” leggasi “alle disposizioni dell'accordo SEE”;
d)All'articolo 47, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, dopo i termini “l'ESMA” sono inseriti i termini “e con l'Autorità di vigilanza EFTA”;
e)All'articolo 48, paragrafo 3, i termini “di legge dell'Unione” sono sostituiti dai termini “dell'accordo SEE”.»
Articolo 2
Al punto 7h (Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«—32016 R 1011: Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).»
Articolo 3
Il testo del regolamento (UE) 2016/1011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore l'11 luglio 2019 o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 Luglio 2019.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Gunnar PÁLSSON
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