Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) c) e d), nonché gli articoli 4, paragrafo 3, 6, paragrafo 4, 14, paragrafi 3 e 5, 15, paragrafo 3, e 17, paragrafo 1,
vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (2), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1)Nel quadro dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE) assolve il compito esclusivo di vigilare sugli enti creditizi, al fine di garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, di promuovere la stabilità finanziaria e di garantire parità di condizioni.
(2)Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013, la BCE è competente in via esclusiva a revocare le autorizzazioni degli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti.
(3)Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha competenza esclusiva a valutare le notifiche di acquisizione e di cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi, tranne nel caso della risoluzione di una crisi bancaria.
(4)Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha competenza esclusiva ad assolvere, a fini di vigilanza prudenziale, i compiti che spettano all'autorità competente dello Stato membro di origine in virtù del pertinente diritto dell'Unione, nei confronti degli enti creditizi significativi stabiliti in uno Stato membro partecipante che desiderano aprire una succursale o prestare servizi transfrontalieri in uno Stato membro non partecipante. Inoltre, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (3), ogni soggetto vigilato significativo che intenda stabilire una succursale all'interno del territorio di un altro Stato membro partecipante è tenuto a notificare la propria intenzione all'autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante in cui il soggetto vigilato significativo ha la propria sede principale. In virtù dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), se la BCE non assume una decisione contraria entro due mesi dalla ricezione di tale notifica, la succursale può essere stabilita e avviare la propria attività.
(5)Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 1024/2013 in combinato disposto con l'articolo 34, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la BCE ha competenza esclusiva ad assolvere il compito che spetta all'autorità competente dello Stato membro di origine in virtù del pertinente diritto dell'Unione, di prestare il proprio assenso a un ente creditizio (significativo) che abbia manifestato la propria intenzione di dichiararsi garante in solido degli impegni assunti da un'istituzione finanziaria che ne costituisca filiazione che intenda svolgere le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2013/36/UE in uno Stato membro partecipante tramite lo stabilimento di una succursale o mediante la prestazione di servizi.
(6)Alla BCE, in quanto autorità competente, si richiede di adottare ogni anno un numero notevole di decisioni relative al rilascio del passaporto, all'acquisizione di partecipazioni qualificate e alla revoca di autorizzazioni degli enti creditizi. Al fine di permettere ai suoi organi decisionali di funzionare è necessaria una decisione di delega per l'adozione di tali decisioni che la BCE è chiamata ad assumere periodicamente e che implicano soltanto una discrezionalità limitata. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che la delega di poteri è necessaria per permettere a un'istituzione di adottare un numero considerevole di decisioni per assolvere ai propri compiti. Analogamente, essa ha riconosciuto che la necessità di assicurare la capacità di funzionamento degli organi decisionali corrisponde a un principio connaturato a tutti i sistemi istituzionali (5).
(7)La delega di poteri decisionali dovrebbe essere limitata e proporzionata e l'ambito della delega dovrebbe essere chiaramente definito.
(8)La decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) specifica la procedura da osservare per l'adozione di decisioni di delega in materia di vigilanza e le persone alle quali possono essere delegati poteri decisionali. Tale decisione non incide sull'esercizio da parte della BCE dei propri compiti di vigilanza né pregiudica la competenza del Consiglio di vigilanza a proporre al Consiglio direttivo progetti di decisione completi.
(9)Ove i criteri per l'assunzione di una decisione delegata, stabiliti nella presente decisione, non siano soddisfatti, le decisioni dovrebbero essere assunte con la procedura di non obiezione di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013, ulteriormente specificata dell'articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2 (6). Inoltre, dovrebbe essere utilizzata la procedura di non obiezione anche qualora i capi delle unità operative nutrano dubbi in merito al rispetto dei criteri di valutazione a causa della complessità della verifica.
(10)Le decisioni di vigilanza della BCE possono essere soggette a riesame amministrativo ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e come ulteriormente precisato nella decisione BCE/2014/16 (7). In caso di riesame amministrativo, il Consiglio di vigilanza tiene conto del parere della Commissione amministrativa del riesame e sottopone un nuovo progetto di decisione al Consiglio direttivo per l'adozione con procedura di non obiezione.
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