Il Comitato Esecutivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,
vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (1), in particolare gli articoli 4 e 5,
vista la decisione (UE) 2019/1376 della Banca centrale europea, del 23 luglio 2019 sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti il rilascio del passaporto, l'acquisizione di partecipazioni qualificate e la revoca di autorizzazioni degli enti creditizi (BCE/2019/23) (2), in particolare l'articolo 3,
vista la decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (3), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1)Per far fronte al numero considerevole di decisioni che la Banca centrale europea (BCE) è tenuta ad adottare per adempiere ai propri compiti di vigilanza, è necessario istituire una procedura per l'adozione di specifiche decisioni delegate.
(2)Una decisione di delega diviene efficace al momento dell'adozione da parte del Comitato esecutivo di una decisione che nomina uno o più capi di unità operative delegando loro l'assunzione di decisioni sulla base di una decisione di delega.
(3)Nella nomina dei capi di unità operative il Comitato esecutivo dovrebbe tenere conto dell'importanza della decisione di delega e del numero dei destinatari a cui è necessario notificare le decisioni delegate.
(4)Il Presidente del Consiglio di vigilanza è stato consultato in merito ai capi delle unità operative ai quali dovrebbe essere delegata l'adozione di decisioni concernenti il rilascio del passaporto, l'acquisizione di partecipazioni qualificate e la revoca di autorizzazioni degli enti creditizi.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link: