La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
PROCEDURA
1.1.Misure in vigore
(1)Con il regolamento (CEE) n. 2474/93 (2) («l'inchiesta originaria»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 30,6 % sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato»). A seguito dello svolgimento di un'inchiesta antielusione, con il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio (3) l'applicazione di tale dazio è stata estesa alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della RPC. Il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione (4) ha introdotto un «regime di esenzione» per alcune parti di biciclette. Da allora si sono succedute varie inchieste che hanno modificato le misure iniziali.
(2)Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio (5). I dazi antidumping attualmente in vigore sono compresi tra lo 0 % e il 48,5 % («le misure in vigore»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore è denominata in appresso «la precedente inchiesta di riesame».
(3)Il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 (6), ha anche esteso le misure sulle importazioni di biciclette originarie della RPC alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, anche se non dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia. Nel quadro della relativa inchiesta sono state concesse diverse esenzioni ai produttori esportatori autentici in tali paesi.
(4)La Commissione, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 (7), ha esteso le misure sulle importazioni di biciclette originarie della RPC alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine. Nel quadro della relativa inchiesta sono state concesse diverse esenzioni ai produttori esportatori autentici in tali paesi.
(5)Il 14 dicembre 2017 (8), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato la sentenza del Tribunale dell'Unione europea che annullava il regolamento che istituiva le misure antidumping per quanto riguardava il richiedente Giant Co. Ltd. Pertanto, Giant Co. Ltd. è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure e non rientra nell'ambito della presente inchiesta.
(6)La Commissione, con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/49 (9), ha modificato le misure sulle importazioni di biciclette originarie della RPC a seguito di un riesame relativo a un nuovo esportatore a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.
1.2.Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(7)A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping definitive in vigore (10), l'Associazione europea dei produttori di biciclette («EBMA» o «il richiedente») ha presentato una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata il 5 marzo 2018. Il richiedente agisce per conto di produttori di biciclette dell'UE che rappresentano oltre il 45 % della produzione totale dell'Unione di biciclette. La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.
(8)Il 4 giugno 2018, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (11) («avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
1.3. Inchiesta
1.3.1.Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame
(9)L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2017 e il 31 marzo 2018 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).
1.3.2.Parti interessate
(10)Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a partecipare all'inchiesta. Inoltre, la Commissione ha ufficialmente informato le seguenti parti dell'apertura del riesame in previsione della scadenza: il richiedente, i produttori noti dell'Unione e le loro associazioni pertinenti, i produttori esportatori noti nella RPC, gli importatori indipendenti noti nell'Unione, i fornitori di parti e l'associazione di utilizzatori nell'Unione notoriamente interessata e le autorità della RPC.
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