Decisione (UE) 2019/1352 della Commissione del 2 Aprile 2019 relativa all'aiuto di stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni conformemente a tali disposizioni (1) e viste dette osservazioni,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

(1)Con lettera del 26 aprile 2013, la Commissione ha chiesto alle autorità del Regno Unito («autorità britanniche») di fornire informazioni sulla riforma delle proprie norme sulle società estere controllate («SEC»), entrata in vigore il 1o gennaio 2013. Le autorità britanniche hanno presentato le informazioni il 14 giugno 2013 e, in seguito a ulteriori richieste di informazioni (2), hanno fornito informazioni supplementari il 10 aprile 2014, il 10 luglio 2014, il 24 luglio 2015 e il 1o febbraio 2017.

(2)Con lettera del 26 ottobre 2017, la Commissione ha informato il Regno Unito della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato, riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi prevista nelle norme SEC («la decisione di avvio del procedimento»).

(3)Il 24 novembre 2017, la decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni sulla stessa decisione di avvio del procedimento.

(4)Il 15 gennaio 2018, dopo una proroga del termine per la presentazione delle osservazioni, le autorità britanniche hanno espresso le loro osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento.

(5)Tra il 19 dicembre 2017 e il 2 gennaio 2018, otto parti interessate hanno presentato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. Le osservazioni sono state inviate alle autorità britanniche. Il 23 febbraio 2018, le autorità britanniche hanno presentato commenti sulle osservazioni effettuate dalle parti interessate.

(6)Il 7 febbraio 2018, si è svolta una riunione tra i servizi della Commissione e le autorità britanniche. Il 22 marzo 2018, in seguito a tale riunione, il Regno Unito ha presentato osservazioni aggiuntive. Il 31 maggio 2018, si è svolta un'ulteriore riunione tra i servizi della Commissione e le autorità britanniche, seguita da osservazioni supplementari presentate dalle autorità britanniche il 3 luglio 2018, e un'ulteriore riunione si è svolta il 13 luglio 2018.

2.DESCRIZIONE DEL REGIME

2.1.Il sistema d'imposta sulle società del Regno Unito e le norme sulle società estere controllate del Regno Unito

2.1.1.Introduzione e contesto

(7)A norma della legge relativa all'imposta sulle società del Regno Unito, vengono tassati gli utili delle società derivanti da attività e attivi nel Regno Unito. Tale legislazione si applica alle società stabilite nel Regno Unito e alle società non stabilite nel Regno Unito che svolgono la loro attività all'interno dello stesso tramite una stabile organizzazione britannica.

(8)Il Regno Unito ha riformato il suo sistema d'imposta sulle società per allinearsi maggiormente al sistema d'imposta sulle società a livello territoriale (3), concentrandosi sulla tassazione degli utili derivanti da attività e attivi nel Regno Unito piuttosto che sul reddito complessivo a livello mondiale di un contribuente (4).

(9)Il carattere per lo più territoriale del sistema d'imposta sulle società del Regno Unito comporta che gli utili delle imprese originati fuori dal Regno Unito non sono generalmente soggetti alle imposte britanniche. In linea con tale carattere territoriale, le norme relative all'esenzione della distribuzione esentano gli utili delle società stabilite all'estero che vengono ridistribuiti nel Regno Unito. Analogamente, le norme relative all'esenzione delle filiali estere assicurano che gli utili imputabili alle stabili organizzazioni straniere siano esenti dall'imposta sulle società del Regno Unito. Tali caratteristiche potrebbero incentivare le società britanniche a costituire una controllata (una SEC) in una giurisdizione a bassa imposizione fiscale e a dirottare artificialmente gli utili dal Regno Unito verso la SEC. Le norme SEC del Regno Unito hanno il fine di proteggere la base imponibile britannica per l'imposta sulle società eliminando il vantaggio fiscale derivante da tali costruzioni attraverso l'imposizione di un onere fiscale SEC a carico della società stabilita nel Regno Unito che controlla la SEC (5).

(10)Di conseguenza, mentre l'obiettivo del sistema d'imposta sulle società del Regno Unito è tassare gli utili derivanti da attività e attivi nel Regno Unito, l'obiettivo delle norme SEC è proteggere la base imponibile britannica per l'imposta sulle società. Tale scopo è raggiunto non tramite l'imposizione di un onere fiscale generale nel Regno Unito su determinati tipi di utili delle controllate estere soggette a bassa imposizione delle società britanniche, ma attraverso l'imposizione di un onere fiscale SEC, allo stesso tasso dell'aliquota dell'imposta sulle società del Regno Unito, unicamente su quegli utili delle SEC che sono stati artificialmente sottratti al Regno Unito. A tal proposito, è importante notare che un obiettivo dichiarato dell'attuale regime SEC era di imporre in modo mirato un onere fiscale affinché le attività e gli utili nel Regno Unito fossero tassati in modo equo, ma anche affinché non fossero imposte tasse su utili derivanti da attività economiche effettive delle SEC (6). In tale ottica, le autorità britanniche hanno scelto le attuali norme SEC rispetto a un regime che avrebbe tassato tutti gli utili o la totalità delle fonti di reddito soggette a bassa tassazione delle SEC, in quanto tale opzione «non sarebbe stata adeguatamente indirizzata» al fine della tassazione delle attività e degli utili nel Regno Unito (7).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.216.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:216:TOC

 

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