La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione ha esaminato la domanda della Francia del 16 aprile 2014 per la registrazione dell'indicazione geografica «Absinthe de Pontarlier».
(2)Avendo stabilito che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato le specifiche principali della scheda tecnica ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3).
(3)Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008.
(4)
Il regolamento (UE) 2019/787, che sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008, è entrato in vigore il 25 maggio 2019. Conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, è abrogato con effetto a decorrere dall'8 giugno 2019. Il regolamento sulla protezione dovrebbe pertanto essere adottato conformemente al nuovo regolamento.
(5)Di conseguenza, è opportuno registrare l'indicazione «Absinthe de Pontarlier» come indicazione geografica.
(6)L'indicazione geografica «Absinthe de Pontarlier» dovrebbe essere protetta nel suo insieme, ma il termine «absinthe» potrà continuare ad essere utilizzato nelle etichette e nelle presentazioni sul territorio dell'Unione a condizione che i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico di quest'ultima siano rispettati,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'indicazione geografica «Absinthe de Pontarlier» è registrata. Conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il presente regolamento concede alla denominazione «Absinthe de Pontarlier» la protezione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787.
Articolo 2
L'indicazione geografica «Absinthe de Pontarlier» è protetta nel suo insieme, ma il termine «absinthe» può continuare ad essere utilizzato nelle etichette e nelle presentazioni sul territorio dell'Unione a condizione che i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico di quest'ultima siano rispettati.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 Agosto 2019
Per la Commissione,
a nome del Presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
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