Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/1351 della Commissione del 19 Agosto 2019 che stabilisce condizioni speciali per le importazioni nell'Unione e il transito attraverso di essa di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 22, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

(1)La peste suina africana è un'infezione altamente contagiosa e mortale che colpisce i suini domestici e i cinghiali e che può diffondersi rapidamente, in particolare attraverso i prodotti ottenuti da animali infetti e gli oggetti contaminati. In caso di presenza di un focolaio di peste suina africana in un paese terzo, sussiste il rischio che l'agente patogeno possa venir introdotto nell'Unione attraverso le importazioni di suini vivi o dei loro prodotti.

(2)Il 13 agosto 2019 la Serbia ha notificato alla Commissione che è stato confermato un focolaio di peste suina africana a Rabovac (località Sume), Velka Krsna e Kusadak.

(3)Conformemente al regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (2) la Serbia non è autorizzata a esportare nell'Unione suini vivi e carni suine fresche. Conformemente alla decisione 2007/777/CE della Commissione (3) gli Stati membri autorizzano tuttavia le importazioni nell'Unione o il transito attraverso di essa di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati di suini domestici e suini selvatici e d'allevamento. Tali prodotti di origine suina possono essere importati dalla Serbia nell'Unione a condizione che siano stati sottoposti al trattamento specifico «D» conformemente all'articolo 3 e all'allegato II, parte 2, di detta decisione.

(4)L'efficacia dei diversi trattamenti contro la peste suina africana è indicata nell'allegato III della direttiva 2002/99/CE del Consiglio (4). Il trattamento termico a una temperatura minima di 70 °C, da raggiungersi nell'intera massa della carne come prescritto dal trattamento specifico «D» illustrato nell'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE, in base al quale durante la lavorazione del prodotto le carni e/o stomaci, vesciche e intestini devono raggiungere una temperatura di almeno 70 °C nell'intera massa, oppure, per il prosciutto crudo, un processo di fermentazione naturale e stagionatura di almeno nove mesi che produca come risultato un valore Aw non superiore a 0,93 e un pH non superiore a 6,0, non è considerato efficace per eliminare il rischio connesso alla peste suina africana in prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati.

(5)Al fine di prevenire il rischio di introduzione della peste suina africana mediante le importazioni di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da animali della specie suina provenienti dalla Serbia, è necessario garantire che tali prodotti siano stati sottoposti a un trattamento efficace per inattivare il virus che causa tale infezione.

(6)Le importazioni nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati contenenti o costituiti da carni suine o da carni di suini selvatici provenienti dalla Serbia dovrebbero pertanto essere autorizzate soltanto a condizione che tali prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati siano stati sottoposti almeno al trattamento specifico «C» descritto nell'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE, in base al quale durante la lavorazione del prodotto le carni e/o stomaci, vesciche e intestini devono raggiungere una temperatura di almeno 80 °C nell'intera massa. In alternativa potrebbe essere stato applicato il più rigoroso trattamento specifico «B» descritto nella medesima parte 4, in base al quale si effettua un trattamento in recipiente ermetico con un valore F0 pari o superiore a tre.

(7)La decisione di esecuzione 2013/426/UE della Commissione (5) dispone che tutti i veicoli che hanno trasportato animali vivi verso o in un paese terzo o parte del suo territorio colpito da peste suina africana ed elencato nell'allegato I di tale decisione di esecuzione debbano essere adeguatamente puliti e disinfettati dopo l'ultimo scarico e che la pulizia e la disinfezione debbano essere opportunamente documentate al momento dell'ingresso nell'Unione.

(8)Data l'insorgenza della peste suina africana in Serbia, è necessario aggiungere tale paese all'elenco dei paesi terzi o delle regioni dei paesi terzi di cui all'allegato I della decisione di esecuzione 2013/426/UE.

(9)La decisione di esecuzione 2013/426/UE si applica fino al 31 dicembre 2019. Data tuttavia la situazione sfavorevole per quanto riguarda la peste suina africana nei paesi elencati in tale decisione e tenuto conto dell'epidemiologia di questa malattia e delle misure applicabili nell'Unione in rapporto ad essa, è necessario prorogare tale termine fino al 31 dicembre 2021. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/426/UE.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.216.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:216I:TOC

 

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