Decisione (UE) 2019/1260 del Consiglio del 15 Luglio 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato per il Commercio.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio (1), l'Unione ha concluso l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (2) («accordo», le parti a cui in appresso si fa riferimento «parti»), che è stato firmato il 6 ottobre 2010. L'accordo si applica dal 1o luglio 2011 (3).

(2)L'articolo 15.1 dell'accordo istituisce un comitato per il commercio che può, tra l'altro, esaminare le possibili modifiche dell'accordo o modificarne le disposizioni nei casi in esso espressamente previsti. L'articolo 15.5, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che le parti possono decidere in sede di comitato per il commercio di modificare gli allegati, le appendici, i protocolli e le note dell'accordo, fatta salva l'osservanza degli obblighi e degli adempimenti di legge delle parti.

(3)A norma dell'allegato 2-C, articolo 3, lettera d), dell'accordo, le parti devono riesaminare le appendici 2-C-2 e 2-C-3 dell'allegato 2-C almeno ogni tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo al fine di promuovere l'accettazione dei prodotti come indicato alla lettera a) del medesimo articolo, tenendo conto degli sviluppi normativi che possono essersi prodotti a livello internazionale o nell'ambito delle parti. L'allegato 2-C, articolo 3, lettera d), specifica inoltre che le eventuali modifiche alle appendici 2-C-2 e 2-C-3 sono decise dal comitato per il commercio.

(4)Dal momento in cui l'accordo è divenuto applicabile, le regolamentazioni tecniche di cui all'allegato 2-C, appendici 2-C-2 e 2-C-3, dell'accordo sono cambiate, come alcuni dei prodotti contemplati. Al fine di tenere conto di questi sviluppi l'Unione e la Corea hanno modificato le regolamentazioni tecniche, mantenendo invariato il livello di accesso al mercato di cui all'allegato 2-C, articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo.

(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio.

(6)La posizione dell'Unione in sede di comitato per il commercio dovrebbe pertanto essere quella di sostenere l'adozione del progetto di decisione accluso del comitato per il commercio,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio istituito dall'articolo 15.1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, deve essere quella di sostenere l'adozione del progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 Luglio 2019

Per il Consiglio

Il Presidente

LEPPÄ

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.197.01.0037.01.ITA&toc=OJ:L:2019:197:TOC

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
22659
Ieri:
39323
Settimana:
218195
Mese:
809161
Totali:
89342555
Oggi è il: 29-11-2024
Il tuo IP è: 18.117.172.189