Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio (1), l'Unione ha concluso l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (2) («accordo», le parti a cui in appresso si fa riferimento «parti»), che è stato firmato il 6 ottobre 2010. L'accordo si applica dal 1o luglio 2011 (3).
(2)L'articolo 15.1 dell'accordo istituisce un comitato per il commercio che può, tra l'altro, esaminare le possibili modifiche dell'accordo o modificarne le disposizioni nei casi in esso espressamente previsti. L'articolo 15.5, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che le parti possono decidere in sede di comitato per il commercio di modificare gli allegati, le appendici, i protocolli e le note dell'accordo, fatta salva l'osservanza degli obblighi e degli adempimenti di legge delle parti.
(3)A norma dell'allegato 2-C, articolo 3, lettera d), dell'accordo, le parti devono riesaminare le appendici 2-C-2 e 2-C-3 dell'allegato 2-C almeno ogni tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo al fine di promuovere l'accettazione dei prodotti come indicato alla lettera a) del medesimo articolo, tenendo conto degli sviluppi normativi che possono essersi prodotti a livello internazionale o nell'ambito delle parti. L'allegato 2-C, articolo 3, lettera d), specifica inoltre che le eventuali modifiche alle appendici 2-C-2 e 2-C-3 sono decise dal comitato per il commercio.
(4)Dal momento in cui l'accordo è divenuto applicabile, le regolamentazioni tecniche di cui all'allegato 2-C, appendici 2-C-2 e 2-C-3, dell'accordo sono cambiate, come alcuni dei prodotti contemplati. Al fine di tenere conto di questi sviluppi l'Unione e la Corea hanno modificato le regolamentazioni tecniche, mantenendo invariato il livello di accesso al mercato di cui all'allegato 2-C, articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo.
(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio.
(6)La posizione dell'Unione in sede di comitato per il commercio dovrebbe pertanto essere quella di sostenere l'adozione del progetto di decisione accluso del comitato per il commercio,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio istituito dall'articolo 15.1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, deve essere quella di sostenere l'adozione del progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 15 Luglio 2019
Per il Consiglio
Il Presidente
LEPPÄ
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