Il Comitato Misto SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/501 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada e di passeggeri su strada in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (1).
(2)La presente decisione riguarda l'integrazione nell'accordo SEE di misure di emergenza unilaterali dell'UE adottate per garantire il buon funzionamento del mercato interno in caso di recesso del Regno Unito dall'UE senza che venga raggiunto un accordo (scenario senza accordo). L'accordo SEE non è concepito per applicarsi alle relazioni tra gli Stati SEE e il Regno Unito in quanto Stato terzo. L'integrazione è quindi accettata in via eccezionale e a condizione che l'applicazione delle misure di emergenza sia limitata a un periodo di tempo molto breve dopo il recesso. L'integrazione non potrà essere utilizzata come precedente in futuro e in altri casi connessi alle misure dell'UE che interessano paesi terzi.
(3)L'allegato XIII dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Dopo il punto 26e (il cui testo è soppresso) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è inserito il seguente testo:
«26f.
32019 R 0501: Regolamento (UE) 2019/501 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada e di passeggeri su strada in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 85I del 27.3.2019, pag. 39).
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
a)Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 5 non si applica;
b)All'articolo 11, dopo i termini “Stato membro” sono inseriti i termini “e Stato EFTA”.»
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2019/501 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l'11 aprile 2019 o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'11 Aprile 2019
Per il Comitato Misto SEE
Il Presidente
Claude MAERTEN
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