Decisione del Comitato Misto SEE N. 106/2019 dell'11 Aprile 2019 che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'Accordo SEE [2019/1236].

Il Comitato Misto SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/502 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (1).

(2)La presente decisione riguarda l'integrazione nell'accordo SEE di misure di emergenza unilaterali dell'UE adottate per garantire il buon funzionamento del mercato interno in caso di recesso del Regno Unito dall'UE senza che venga raggiunto un accordo (scenario senza accordo). L'accordo SEE non è concepito per applicarsi alle relazioni tra gli Stati SEE e il Regno Unito in quanto Stato terzo. L'integrazione è quindi accettata in via eccezionale e a condizione che l'applicazione delle misure di emergenza sia limitata a un periodo di tempo molto breve dopo il recesso. L'integrazione non potrà essere utilizzata come precedente in futuro e in altri casi connessi alle misure dell'UE che interessano paesi terzi.

(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Dopo il punto 64c (Direttiva 96/67/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«64d.

32019 R 0502: Regolamento (UE) 2019/502 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (GU L 85I del 27.3.2019, pag. 49).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 4, paragrafo 3, non si applica;

b)All'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:

“4.Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al comitato istituito ai sensi del paragrafo 1 e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto.”»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/502 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 aprile 2019 o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 Aprile 2019

Per il Comitato Misto SEE

Il Presidente

Claude MAERTEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.192.01.0062.01.ITA&toc=OJ:L:2019:192:TOC

 

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