La Commissione europea,
visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (2) («l'accordo») ha introdotto un meccanismo di stabilizzazione per le banane che ha iniziato ad essere applicato a titolo provvisorio nei confronti dei paesi dell'America centrale nel 2013 e, in particolare, nei confronti del Guatemala il 1o agosto 2013.
(2)Il meccanismo di stabilizzazione per le banane, attuato dal regolamento (UE) n. 20/2013, stabilisce che, una volta raggiunto un volume limite specifico per le importazioni di banane fresche (rubrica 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell'Unione europea del 1o gennaio 2012) da uno dei paesi interessati, la Commissione adotta un atto di esecuzione mediante il quale sospende temporaneamente il dazio doganale preferenziale, applicato alle importazioni di banane fresche da tale paese o decide che tale sospensione non è appropriata.
(3)Il 13 maggio 2019 le importazioni nell'Unione di banane fresche originarie del Guatemala hanno raggiunto 78 133 tonnellate, superando il volume limite specifico delle importazioni, fissato in 72 500 tonnellate, di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 20/2013.
(4)A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 20/2013, al fine di decidere se sospendere il dazio doganale preferenziale, la Commissione ha tenuto in considerazione l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato delle banane dell'Unione. La Commissione ha esaminato l'effetto delle importazioni in questione sul livello dei prezzi dell'Unione, lo sviluppo delle importazioni da altre fonti e la stabilità complessiva del mercato delle banane fresche dell'Unione.
(5)Quando il volume limite specifico delle importazioni per il 2019 è stato superato, le importazioni di banane fresche dal Guatemala rappresentavano il 4,5 % delle importazioni nell'Unione di banane fresche soggette al meccanismo di stabilizzazione per le banane.
(6)Nel contempo, le importazioni dai grandi paesi esportatori con i quali l'Unione ha altresì concluso un accordo di libero scambio, segnatamente Colombia, Ecuador e Costa Rica, ammontavano al 26 %, al 30 % e al 27 % dei rispettivi volumi limite specifici per le importazioni. Finora le importazioni dalla Costa Rica in particolare sono state inferiori rispetto agli anni precedenti. I quantitativi «inutilizzati» nell'ambito del meccanismo di stabilizzazione, che ammontano a circa 4,5 milioni di tonnellate, sono notevolmente maggiori rispetto alle importazioni complessive dal Guatemala, che ammontano a 78 133 tonnellate.
(7)Per il primo trimestre del 2019 il prezzo delle importazioni di banane fresche dal Guatemala è stato in media di 630 EUR/tonnellata, vale a dire del 3,4 % inferiore rispetto al prezzo medio delle altre importazioni nell'Unione di banane fresche, pari a 652 EUR/tonnellata, nello stesso periodo. Nel primo trimestre del 2018, il prezzo medio delle importazioni di banane dal Guatemala era inferiore del 21,7 % rispetto agli altri prezzi.
(8)In tale contesto, anche se nel primo trimestre del 2019 il prezzo medio all'ingrosso di 970 EUR/tonnellata delle banane di qualsiasi origine è stato inferiore del 7,6 % rispetto al corrispondente prezzo del primo trimestre del 2018, vale a dire 970 EUR/tonnellata nel primo trimestre del 2019 rispetto a 1 050 EUR/tonnellata nel primo trimestre del 2018, il prezzo medio all'ingrosso delle banane prodotte nell'Unione nel primo trimestre 2019 è stato superiore del 9,4 % rispetto a quello del primo trimestre del 2018, vale a dire 1 111 EUR/tonnellata nel primo caso, rispetto a 1 007 EUR/tonnellata nel secondo caso.
(9)Essendo di modesta entità, le importazioni di banane dal Guatemala non hanno avuto alcun impatto sul prezzo di mercato delle banane nell'Unione. Non vi è pertanto alcuna indicazione che la stabilità del mercato dell'Unione sia stata perturbata dal fatto che le importazioni di banane fresche dal Guatemala hanno superato il volume limite annuale specifico, né indicazioni del fatto che l'eccesso abbia avuto un impatto significativo sulla situazione dei produttori dell'Unione.
(10)Ad aprile 2019 non vi erano inoltre segnali indicanti una minaccia di grave deterioramento o un grave deterioramento della situazione economica delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.
(11)In questa fase la sospensione del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane originarie del Guatemala non sembra pertanto appropriata.
(12)È opportuno ricordare che nel 2018 le importazioni dal Guatemala hanno superato il volume limite annuale specifico il 10 settembre e che, alla fine dello stesso anno, hanno raggiunto un livello di 150.000 tonnellate. La Commissione ha tuttavia concluso nella sua successiva analisi che né tali importazioni né altre importazioni da paesi soggetti al meccanismo di stabilizzazione avevano causato perturbazioni al mercato dell'Unione.
(13)Dato che il volume limite annuale è già stato superato nel maggio 2019, e sebbene le importazioni complessive dal Guatemala nel mercato dell'Unione siano modeste, la Commissione continuerà a monitorare la situazione e potrà adottare misure in una fase successiva, se del caso.
(14)A norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 20/2013, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale sulle importazioni di banane fresche classificate alla voce 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell'Unione europea e originarie del Guatemala non è appropriata.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 Luglio 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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