Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/1204 della Commissione del 12 Luglio 2019 concernente l'applicabilità della Direttiva 2014/25/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

I.FATTI

(1)Con messaggio di posta elettronica del 7 dicembre 2018, Hrvatska pošta («poste croate», di seguito «il richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta (2) a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE (di seguito «la richiesta»). Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, della stessa direttiva, la Commissione ne ha informato la Croazia con messaggio di posta elettronica del 7 febbraio 2019. La Croazia ha risposto con messaggio di posta elettronica del 26 febbraio 2019. Il 16 maggio 2019, la Commissione ha chiesto informazioni aggiuntive al richiedente, le cui risposte sono pervenute il 17 e il 21 maggio 2019. Inoltre, il 24 maggio 2019 la Commissione ha chiesto informazioni aggiuntive alle autorità croate, da fornire entro il termine del 31 maggio 2019; la risposta delle autorità croate è pervenuta l'11 giugno 2019.

(2)La richiesta riguarda determinati servizi postali e determinati servizi diversi da quelli postali, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, forniti dal richiedente nel territorio della Croazia. Nella richiesta, i servizi interessati vengono descritti come segue.

Servizi postali:

(a)Servizi di consegna di pacchi espressi, consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di pacchi con valore aggiunto (ad es. tempi di consegna più rapidi rispetto alla consegna ordinaria; tempi di consegna garantiti) sul mercato nazionale;

(b)Servizi di consegna di pacchi espressi, consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di pacchi con valore aggiunto sul mercato internazionale;

(c)Consegna di stampa e giornali, riviste e libri a clienti sul mercato nazionale.

L'ultima categoria riguarda servizi diversi da quelli postali, in particolare la distribuzione massiva di stampati pubblicitari e materiale pubblicitario o di marketing senza indirizzo sul mercato nazionale.

(3)La richiesta non era accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da un'amministrazione nazionale indipendente competente per le attività in questione, la quale analizza in modo approfondito le condizioni per l'applicabilità alle attività in questione dell'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, conformemente ai paragrafi 2 e 3 dello stesso. Conformemente all'allegato IV, punto 1, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione dispone di 105 giorni lavorativi per adottare una decisione di esecuzione in merito alla richiesta. Il termine iniziale scadeva il 23 maggio 2019 (3). Tale termine è stato prorogato dalla Commissione, d'accordo con il richiedente, fino al 4 luglio 2019 ed è stato ulteriormente sospeso, conformemente all'allegato IV, punto 2, della direttiva 2014/25/UE, fino al 12 luglio 2019.

(4)Il 13 giugno 2019, il richiedente ha ritirato la richiesta nella misura in cui riguarda il mercato per la consegna di stampa e giornali, riviste e libri a clienti sul mercato nazionale. A parte questo, la richiesta è stata mantenuta invariata per quanto concerne gli altri servizi elencati al considerando 2.

II.QUADRO GIURIDICO

(5)La direttiva 2014/25/UE si applica all'aggiudicazione di appalti per lo svolgimento di attività relative a servizi postali e altri servizi diversi da quelli postali, a condizione che questi ultimi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi della direttiva 2014/25/UE, salvo nei casi in cui a dette attività si applichi un'esenzione a norma dell'articolo 34 di tale direttiva.

(6)A norma della direttiva 2014/25/UE, gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di una delle attività cui si applica la direttiva non sono soggetti alla stessa se, nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'esposizione diretta alla concorrenza è valutata in base a criteri oggettivi, tra i quali possono figurare le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l'esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda o dell'offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei prodotti o servizi in questione.

III.VALUTAZIONE

3.1.Libera accessibilità del mercato

(7)Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro interessato ha attuato e applicato la pertinente legislazione dell'Unione aprendo alla concorrenza un determinato settore o parte di esso. La legislazione in questione è elencata nell'allegato III della direttiva 2014/25/UE, che comprende, per quanto riguarda i servizi postali, la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(8)Come confermato dalla Croazia (5), e sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, la Croazia ha attuato (6) e applica la direttiva 97/67/CE. Il mercato interessato è pertanto considerato liberamente accessibile in conformità all'articolo 34, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE.

3.2.Esposizione diretta alla concorrenza

(9)L'esposizione diretta alla concorrenza dovrebbe essere valutata sulla base di vari indicatori, nessuno dei quali di per sé determinante. Per quanto riguarda i mercati interessati dalla presente decisione, un parametro da prendere in considerazione è la quota di mercato degli operatori principali in un determinato mercato. Poiché le diverse attività oggetto della richiesta sono caratterizzate da condizioni differenti, l'esame della situazione concorrenziale dovrebbe tenere conto delle situazioni specifiche dei mercati rilevanti.

(10)La presente decisione fa salva l'applicazione delle regole di concorrenza e delle norme di altri settori del diritto dell'Unione. In particolare, i criteri e la metodologia usati per valutare l'esposizione diretta alla concorrenza a norma dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE non sono necessariamente identici a quelli usati per la valutazione a norma dell'articolo 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (7). Quanto precede è stato confermato dal Tribunale (8).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.189.01.0075.01.ITA&toc=OJ:L:2019:189:TOC

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
26318
Ieri:
39323
Settimana:
218195
Mese:
809161
Totali:
89346214
Oggi è il: 29-11-2024
Il tuo IP è: 18.220.206.141