La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Nel 2013 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 (2) che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009. Tale regolamento ha stabilito detrazioni dal contingente di sgombro nella divisione CIEM 8c, nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 nonché dal contingente di acciuga nella sottozona CIEM 8.
(2)La flotta costiera spagnola dipende in larga misura dallo sgombro e la redditività di queste flotte è già molto bassa. Inoltre, il contingente per il 2019 è inferiore del 20 % a quello del 2018 e le detrazioni per lo sgombro proseguono fino al 2023. Il fatto di autorizzare, limitatamente al 2019, una riduzione inferiore per lo sgombro non aumenterà la pressione di pesca sullo stock oltre il livello già autorizzato dal regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio (3). Al fine di evitare ripercussioni socioeconomiche sia sul settore della pesca interessato che sull'industria di trasformazione ad esso associata, i quantitativi detratti nel corso di un anno non dovrebbero superare il 33 % del contingente annuo per lo sgombro. Se il quantitativo da detrarre è superiore al 33 % di tale contingente, il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 dovrebbe essere modificato al fine di ridurre il quantitativo annuo da detrarre e prorogare di conseguenza il periodo di detrazione.
(3)Il contingente di sgombro assegnato alla Spagna nella divisione CIEM 8c, nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per il 2019 è fissato a 24 597 tonnellate, mentre le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per lo stesso anno sono fissate a 9 240 tonnellate, corrispondenti al 38 % del contingente spagnolo. I quantitativi da detrarre nel 2019 dovrebbero quindi essere ridotti al 33 % del contingente e la differenza dovrebbe essere aggiunta ai quantitativi da detrarre nel 2023.
(4)La Spagna ha chiesto che la detrazione dal contingente di sgombro per il 2019, fissata inizialmente a 5 544 tonnellate, sia ridotta a 4 421 tonnellate. La differenza rappresenta lo 0,1 % del TAC complessivo; l'impatto biologico sullo stock è quindi minimo, ma nondimeno importante per la pesca su piccola scala. Nel 2023 la detrazione dallo stesso contingente, fissata inizialmente a 269 tonnellate, aumenterebbe a 1 392 tonnellate. La percentuale iniziale delle detrazioni dai contingenti di sgombro e di acciuga varierebbe di anno in anno, ma rimarrebbe invariata per l'intero periodo 2019-2023. I quantitativi da detrarre nel 2023 sarebbero inferiori alle detrazioni annuali fissate per il periodo 2016-2022.
(5)Le modifiche apportate ai quantitativi detratti dai contingenti di sgombro e di acciuga nel 2019 continuerebbero a garantire che non siano superate le possibilità di pesca per tali specie nel 2019. Tali modifiche sarebbero conformi agli obiettivi della politica comune della pesca.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 Luglio 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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