La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all'articolo 12 della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i prodotti conformi a norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II della suddetta direttiva contemplati da tali norme o da parti di esse.
(2)Con lettera BC/CEN/46-92 — BC/CLC/05-92 del 12 dicembre 1994, la Commissione ha chiesto al CEN e al CENELEC di elaborare e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/34/UE senza modificare i requisiti essenziali di sicurezza e salute di cui all'allegato II della direttiva 94/9/CE.
(3)Al CEN e al CENELEC è stato chiesto in particolare di elaborare una norma sulla progettazione e sul collaudo degli apparecchi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva — parte 0: Requisiti generali di cui al capo I.1 del programma di standardizzazione concordato tra il CEN e il CENELEC e la Commissione e allegati alla domanda BC/CEN/46-92 — BC/CLC/05-92. È stato inoltre chiesto al CEN e al CENELEC di rivedere le norme esistenti al fine di allinearle ai requisiti essenziali di salute e sicurezza stabiliti dalla direttiva 94/9/CE.
(4)Conformemente alla richiesta BC/CEN/46-92 — BC/CLC/05-92, il CENELEC ha rivisto la norma «EN 60079-0: 2012 + A11: 2013 Atmosfere esplosive — Parte 0: Apparecchi — Requisiti generali (IEC 60079-0: 2011 modificata + IS1:2013)». A seguito di tale revisione il CENELEC ha trasmesso alla Commissione la norma «EN IEC 60079-0: 2018: Atmosfere esplosive — Parte 0: Apparecchi — Requisiti generali (IEC 60079-0:2017)».
(5)In collaborazione con il CENELEC la Commissione ha valutato la conformità della norma «EN IEC 60079-0:2018», elaborata dal CENELEC, alla richiesta BC/CEN/46-92 — BC/CLC/05-92.
(6)La norma «EN IEC 60079-0:2018» soddisfa i requisiti cui intende riferirsi e che sono stabiliti nell'allegato II della direttiva 2014/34/UE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento a tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(7)La norma «EN IEC 60079-0:2018» sostituisce la norma «EN 60079-0:2012». È pertanto necessario ritirare il riferimento alla norma «EN 60079-0:2012» dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione della norma rivista è necessario rinviare il ritiro del riferimento alla norma «EN 60079-0: 2012».
(8)La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La presente decisione dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno della pubblicazione,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Il riferimento alla norma armonizzata «EN IEC 60079-0:2018, Atmosfere esplosive— Parte 0: Apparecchi — Requisiti generali (IEC 60079-0:2017)», elaborata a sostegno della direttiva 2014/34/UE, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 2
Il riferimento alla norma armonizzata «EN 60079-0:2012 + A11:2013, Atmosfere esplosive — Parte 0: Apparecchi — Requisiti generali (IEC 60079-0:2011 modificata + IS1:2013)», elaborata a sostegno della direttiva 2014/34/UE, è ritirato dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a decorrere dal 6 luglio 2021.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 Luglio 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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