Decisione (UE) 2019/1183 della Commissione del 3 Luglio 2019 sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «A price for carbon to fight climate change» («Un prezzo del carbonio per lottare contro i cambiamenti climatici)».

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)L'oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «A price for carbon to fight climate change» («Un prezzo del carbonio per lottare contro i cambiamenti climatici)» è il seguente: «Chiediamo alla Commissione europea di proporre una normativa dell'UE che scoraggi il consumo di combustibili fossili, incoraggi il risparmio energetico e l'uso di fonti rinnovabili per combattere il riscaldamento globale e limiti l'aumento della temperatura a 1,5 oC.»

(2)Gli obiettivi della proposta d'iniziativa dei cittadini sono i seguenti: «La nostra proposta introduce un prezzo minimo per le emissioni di CO2, partendo da 50 EUR per tonnellata di CO2 dal 2020 fino a 100 EUR entro il 2025. Al contempo, la proposta punta ad abolire l'attuale sistema di quote di emissione gratuite per coloro che inquinano nell'UE e introdurre un meccanismo di adeguamento alla frontiera per le importazioni da paesi terzi, in modo da compensare i prezzi più bassi delle emissioni di CO2 nel paese esportatore. Le maggiori entrate derivanti dalla fissazione del prezzo del carbonio verranno dirottate verso le politiche europee che sostengono il risparmio energetico e l'uso di fonti rinnovabili e impiegate per ridurre l'imposizione fiscale sui redditi più bassi».

(3)Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.

(4)A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile.

(5)La Commissione ha il potere di presentare proposte di atti giuridici dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati per quanto riguarda i seguenti aspetti:

-Le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza, sulla base dell'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

-Le azioni da intraprendere per conseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e di promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici, sulla base dell'articolo 192, paragrafi 1 e 2, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 191, paragrafo 1, primo e quarto trattino, del TFUE;

-Per l'attuazione della politica commerciale comune sulla base dell'articolo 207 del TFUE.

(6)Per questi motivi, in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del richiamato regolamento, la proposta d'iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.

(7)Inoltre l'istituzione del comitato di cittadini e la designazione delle persone di contatto sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta d'iniziativa dei cittadini non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 del TUE.

(8)È pertanto opportuno registrare la proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «A price for carbon to fight climate change» («Un prezzo del carbonio per lottare contro i cambiamenti climatici)»,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «A price for carbon to fight climate change» («Un prezzo del carbonio per lottare contro i cambiamenti climatici)» è registrata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 22 luglio 2019.

Articolo 3

Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori (i membri del comitato dei cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «A price for carbon to fight climate change» («Un prezzo del carbonio per lottare contro i cambiamenti climatici)», rappresentati dal signor Marco CAPPATO e dalla signora Monica FRASSONI in veste di persone di contatto.

Fatto a Bruxelles, il 3 Luglio 2019

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Primo Vicepresidente

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.185.01.0048.01.ITA&toc=OJ:L:2019:185:TOC

 

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