La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1)L'oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Grow Scientific progress: crops matter!» («Incentivare il progresso scientifico: le colture sono importanti!») è il seguente: «La direttiva 2001/18/CE non è più aggiornata: noi, come studenti delle scienze della vita, riteniamo importante rivedere l'attuale meccanismo di esenzione previsto dalla direttiva, per tenere conto delle nuove tecniche di selezione vegetale.»
(2)Gli obiettivi della proposta d'iniziativa dei cittadini sono i seguenti: «In particolare, chiediamo maggiore chiarezza giuridica e definizioni più approfondite. Il nostro obiettivo è facilitare la procedura di autorizzazione per i prodotti ottenuti attraverso le nuove tecniche di selezione vegetale e dotati esclusivamente di caratteristiche esistenti in natura. L'obiettivo è migliorare il progresso scientifico nell'Unione europea, tutelando nel contempo la salute umana e animale e l'ambiente».
(3)Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.
(4)A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile.
(5)Ai fini dell'applicazione dei trattati può essere adottato un atto legislativo dell'Unione per ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, sulla base dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE).
(6)Per questi motivi, in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del richiamato regolamento, la proposta d'iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.
(7)Inoltre l'istituzione del comitato di cittadini e la designazione delle persone di contatto sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta d'iniziativa dei cittadini non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 del TUE.
(8)È pertanto opportuno registrare la proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Grow Scientific progress: crops matter!» («Incentivare il progresso scientifico: le colture sono importanti!»)
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Grow Scientific progress: crops matter!» («Incentivare il progresso scientifico: le colture sono importanti!») è registrata.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 25 luglio 2019.
Articolo 3
Sono destinatari della presente decisionegli organizzatori (i membri del comitato dei cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Grow scientific progress: crops matter!» («Incentivare il progresso scientifico: le colture sono importanti!»), rappresentati dalla signora Lavinia SCUDIERO e dalla signora Martina HELMLINGER in veste di persone di contatto.
Fatto a Bruxelles, il 3 Luglio 2019
Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Primo Vicepresidente
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