La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Misure in vigore
(1)Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1369 (3).
(2)Il prodotto in esame è inoltre soggetto a un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione (4).
1.2.Domanda di riesame
(3)Il 2 marzo 2018 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale delle misure antidumping in vigore, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»), limitato al produttore esportatore Electrosteel Castings Limited («Electrosteel»). La domanda è stata presentata da Saint-Gobain PAM, Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH, Saint-Gobain PAM España SA e Duktus (Production) GmbH («i richiedenti»), quattro produttori dell'Unione.
(4)Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha constatato un margine di dumping pari al 4,1 % per Electrosteel, ma l'aliquota del dazio antidumping definitivo è stata fissata allo 0 % al fine di evitare la doppia contabilizzazione delle sovvenzioni all'esportazione già contabilizzate nel dazio compensativo definitivo del 9,0 %. La domanda conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che dopo l'istituzione delle misure Electrosteel ha aumentato le sue pratiche di dumping, che le circostanze in base alle quali sono state istituite le misure in vigore sono cambiate e che tali cambiamenti hanno carattere duraturo.
1.3.Apertura di un riesame
(5)La Commissione ha deciso di aprire un riesame intermedio parziale in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato alla verifica delle pratiche di dumping per quanto riguarda Electrosteel. Il 4 maggio 2018 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea («l'avviso di apertura») (5).
(6)L'inchiesta di riesame ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2017 e il 31 marzo 2018. L'inchiesta iniziale ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2013 e il 30 settembre 2014.
1.4.Parti interessate
(7)Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Essa ha inoltre espressamente informato del riesame i richiedenti, Electrosteel e le autorità del paese interessato, invitandoli a partecipare.
(8)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore per i procedimenti in materia commerciale. Electrosteel ha chiesto e ottenuto tre audizioni con la Commissione, che si sono svolte il 15 maggio 2018, il 15 giugno 2018 e il 17 gennaio 2019.
2.RITIRO DELLA DOMANDA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
(9)Con lettere datate 19 aprile e 2 maggio 2019, i richiedenti hanno informato la Commissione del ritiro della loro domanda.
(10)A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base un procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.
(11)Dall'inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che una chiusura del procedimento sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. A tale riguardo la Commissione ha rilevato che non è pervenuta alcuna osservazione delle parti interessate che indicasse che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che il procedimento di riesame intermedio parziale dovesse essere chiuso senza la necessità di determinare formalmente l'esistenza di un significativo cambiamento duraturo e delle pratiche di dumping di Electrosteel.
(12)La Commissione ha concluso che è opportuno chiudere il riesame intermedio parziale limitato alla verifica delle pratiche di dumping per quanto concerne Electrosteel senza modificare le misure in vigore.
(13)Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.
(14)La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti»), attualmente classificati con i codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90 (codici TARIC 7303001010 e 7303009010), originari dell'India, è chiuso.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 Luglio 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link: