La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
(1)Il 24 maggio 2018 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di palancole di acciaio laminate a caldo originarie della Repubblica popolare cinese pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).
(2)L'inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia presentata da EUROFER («il denunciante») per conto di due produttori dell'Unione che rappresentano il 100 % della produzione totale dell'Unione di palancole di acciaio laminate a caldo. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole considerati sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.
(3)Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, il produttore esportatore noto e le autorità cinesi, gli importatori, i fornitori e gli utenti noti, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.
(4)Il 22 febbraio 2019 la Commissione ha informato tutte le parti interessate di aver deciso di non istituire misure provvisorie nel caso in esame e di continuare l'inchiesta.
2.RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
(5)Con lettera dell'11 aprile 2019 il denunciante ha informato la Commissione di aver ritirato la denuncia.
(6)A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, in caso di ritiro della denuncia, il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.
(7)Dall'inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che la chiusura del procedimento sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ha osservato al riguardo che le parti di cui all'articolo 21 del regolamento di base (utenti, importatori e consumatori) non hanno formulato osservazioni da cui si evinca che la chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ha pertanto ritenuto che l'inchiesta sulle importazioni nell'Unione di palancole di acciaio laminate a caldo originarie della Repubblica popolare cinese debba essere chiusa senza determinazioni formali relative all'esistenza o all'assenza del dumping e del pregiudizio né ad altri aspetti dell'inchiesta.
(8)La Commissione ha quindi concluso che è opportuno chiudere, senza istituire misure, il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di palancole di acciaio laminate a caldo originarie della Repubblica popolare cinese.
(9)Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare osservazioni. Le parti interessate non hanno tuttavia fatto pervenire osservazioni.
(10)La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di palancole di acciaio laminate a caldo di cui al codice NC ex 7301 10 00 (codice TARIC 7301100010), originarie della Repubblica popolare cinese, è chiuso.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 Luglio 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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