Il Comitato,
visto l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 52, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 52, paragrafo 4, primo trattino, dell'accordo stabilisce che il Comitato misto adotta le decisioni relative alla revisione dell'allegato 1. Il presente allegato è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2018 del Comitato misto del 12 giugno 2018 (1).
(2)Successivamente a quest'ultima modifica nuovi atti legislativi dell'Unione europea sono stati adottati negli ambiti contemplati dall'accordo. Di conseguenza è opportuno adeguare l'allegato 1 per includervi tali nuovi atti legislativi. Ai fini della chiarezza del diritto e della semplificazione, è preferibile sostituire l'allegato 1 dell'accordo con l'allegato della presente decisione,
Decide:
Articolo 1
L'allegato 1 dell'accordo è sostituito dal testo che figura nell'allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2019.
Fatto a Bruxelles, il 7 Giugno 2019
Per l'Unione europea
La Presidente
Elisabeth WERNER
Per la Confederazione Svizzera
Il Capo della delegazione svizzera
Peter FÜGLISTALER
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