La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (1), in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1059/2003 costituisce il quadro giuridico per la classificazione regionale dell'Unione al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate.
(2)L'articolo 4 ter del regolamento (CE) n. 1059/2003 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, a livello dell'Unione, condizioni uniformi per l'applicazione armonizzata delle tipologie territoriali menzionate allo stesso articolo.
(3)Tali condizioni dovrebbero descrivere il metodo di assegnazione delle tipologie alle singole unità amministrative locali (LAU) e regioni di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS).
(4)Nell'applicare le condizioni uniformi è importante tenere conto delle circostanze geografiche, socioeconomiche, storiche, culturali e ambientali.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Le condizioni uniformi per l'applicazione armonizzata della tipologia basata sulla griglia e delle tipologie a livello LAU e livello NUTS 3 sono quelle indicate nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 Luglio 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link: