La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche e le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.
(2)Il 28 giugno 2019 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare tredici voci dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
(3)L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 Luglio 2019
Per la Commissione,
a nome del Presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
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